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Il diritto d'autore nella traduzione multimediale

Il diritto d’autore nella traduzione multimediale 2. Fiscalità

25 Marzo 2024 Compensi, Diritti, Fisco, Lavoro, Previdenza, Traduzioni tecniche, Vita da freelance

Puntata 2: Districhiamoci nella fiscalità del diritto d’autore con Anna Soru

Il mestiere di tradurre ci porta spesso a contatto con opere creative (film, serie TV, videogiochi ecc.) protette dal diritto d’autore. Eppure, a esclusione dei traduttori letterari, degli adattatori dialoghisti e di poche altre eccezioni che operano con il diritto d’autore, questo concetto non ci tange. Ma forse dovrebbe? Anche noi che traduciamo contenuti multimediali potremmo rientrare in questo regime? C’è qualche vantaggio a farlo?

Siamo alla seconda puntata della serie tratta dall’incontro gratuito che ACTA Tramiti, in collaborazione con AIDAC, ha organizzato per chi lavora nella traduzione multimediale. La registrazione è disponibile sul canale YouTube di ACTA.

L’incontro fa parte di una serie di workshop sul diritto d’autore a livello europeo partito dall’iniziativa di AVTE (Audiovisual Translators of Europe), a cui ACTA Tramiti si è unita l’anno scorso.

Dopo l’introduzione dell’avv. Silvia Santilli agli aspetti legali del diritto d’autore, prende la parola Anna Soru, ricercatrice economica nonché fondatrice ed ex presidente di ACTA. Con lei toccheremo gli aspetti di fiscalità e previdenza, entrando più approfonditamente nei vantaggi fiscali che offre il regime in diritto d’autore, ma anche nei suoi rischi e negli accorgimenti per mitigarli.

Un’avvertenza: lavoratrici e lavoratori autonomi si affidano alla figura del commercialista, che ha una conoscenza limitata degli aspetti previdenziali. Questo intervento, però, non va inteso come una guida per fare a meno del commercialista. Farsi seguire da una figura professionale è sempre consigliato, in quanto per i privati è complicatissimo stare dietro alle continue modifiche alle normative.

Diritti d’autore nelle attività professionali

Quando si parla di diritto d’autore, si pensa ad un autore privato che decide spontaneamente di pubblicare la propria opera creativa, per esempio una scrittrice che pubblica un romanzo. Ma le opere a carattere creativo possono anche essere commissionate, come nel caso di un traduttore a cui venga commissionata la traduzione di quello stesso romanzo.

In tal caso il diritto d’autore si lega a un’attività professionale, a patto che sussistano quattro presupposti:

  1.     L’opera deve avere carattere creativo
  2.     L’opera deve avere un possibile sfruttamento economico
  3.     Deve avvenire una cessione dei diritti (non uno sfruttamento diretto, come nel caso della scrittrice che autopubblica il proprio romanzo)
  4.     La cessione deve avvenire mediante contratto scritto (come richiesto dall’Agenzia delle Entrate)

Il carattere creativo nell’attività professionale

Che un’opera abbia o meno carattere creativo può sembrare scontato. Tuttavia, per chi svolge attività professionali si presta a interpretazioni contrastanti che, come vedremo, possono avere pesanti ripercussioni.

La legislazione non aiuta. Infatti, invece di fornire elementi certi per determinare se un tipo di opera professionale rientra o meno nel regime di diritto d’autore, si limita a una lista di esempi non esaustivi.

Dunque, per cercare di capire se possiamo cedere i diritti d’autore di un lavoro, dobbiamo vagliare gli esempi forniti dalla normativa e individuare quelli “assimilabili” alla nostra opera, sperando che anche l’Agenzia delle Entrate sia d’accordo con la nostra interpretazione.

Traduzione di sottotitoli, videogiochi e simili al momento non vengono menzionati nella normativa. Segnaliamo tra gli esempi più assimilabili alla nostra attività di traduzione multimediale “Traduzione editoriale” (art. 4) e “Autori, adattatori dei dialoghi, direttori del doppiaggio e artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori” (art. 107).

I contributi del diritto d’autore

Una volta percepiti questi diritti d’autore, bisognerà versare i contributi. Come funziona la cosa? Dipende dalla casistica in cui rientriamo. Le possibili casistiche sono tre:

  1.     Libero professionista iscritto a cassa privata (es Ordine dei giornalisti): ciascuna cassa fa valere le sue regole.
  2.     Iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS): il versamento dei contributi è a carico del datore di lavoro, salvo rivalsa della quota a carico del dipendente.
  3.     Lavoratore autonomo non rientrante nelle prime due fattispecie, con o senza partita IVA (iscritto a Gestione Separata o Gestione Commercianti INPS, come la maggior parte di chi traduce): non c’è l’obbligo di versare contributi MA SOLO “se l’attività svolta in Diritto d’Autore non è correlata all’attività professionale”.

Trattamento fiscale in diritto d’autore

Concentriamoci sulla casistica n° 3, quelle in cui rientra la maggior parte di noi.

Questa casistica si suddivide a sua volta in due. A discriminante c’è la condizione “se l’attività svolta in diritto d’autore non è correlata all’attività professionale”.

Cosa si intende per “attività correlata”? Secondo l’Agenzia delle Entrate:

“è correlata se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo”

Questa definizione lascia però molti casi dubbi.

Trattamento fiscale generale

A chi 1. non ha partita IVA, o 2. ha partita IVA ma la cessione di Diritto d’Autore non è correlata alla sua attività professionale, viene riservato il trattamento fiscale generale per il Diritto d’autore:

  • Spese stimate in maniera forfettaria al 25% del fatturato (40% se sotto i 35 anni d’età). Non è possibile scaricare le spese dell’attività, sono invece scaricabili le spese della persona fisica (es. incentivi ristrutturazioni, interessi mutuo, spese sanitarie).
  • Non si applica l’IVA, si applica l’IRPEF progressiva.
  • Non si emette fattura, ma ricevuta. Si emette ritenuta d’acconto del 20% sull’imponibile solo per committenti con sede in Italia.

Trattamento fiscale per attività correlata

Chi ha partita IVA con cessione di diritto d’autore correlato all’attività professionale può rientrare in due casi:

Regime forfettario:

  • Base imponibile calcolata con norme per il diritto d’autore (25% del fatturato o 40% se sotto i 35 anni d’età).
  • Si applica l’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni).
  • Si emette fattura senza IVA e senza ritenuta d’acconto.
  • Il reddito derivante da diritto d’autore concorre al raggiungimento della soglia di 85.000 €.

Regime semplificato:

  • Base imponibile calcolata con norme per il diritto d’autore.
  • Si emette fattura senza IVA (è importante inserire in fattura la dicitura “esente da IVA ai sensi della legge sul diritto d’autore”), con ritenuta d’acconto.
  • si applica l’IRPEF.

Vantaggi fiscali del diritto d’autore

  • Riduzione base imponibile (ma senza la possibilità di scaricare le spese relative all’attività professionale).
  • Nessun obbligo di versamenti contributivi, o, se previsto, versamenti contributivi più bassi (perché calcolati su base imponibile ridotta).
  • Non è soggetto a IVA né richiede apertura di partita IVA.
  • Non è soggetto ai limiti della prestazione occasionale (e questo viene sfruttato talvolta in maniera non lecita, specialmente da giornalisti e lavoratori nelle redazioni che operano esclusivamente in diritto d’autore).

Svantaggi fiscali del diritto d’autore

Il grande svantaggio dell’operare in regime di diritto d’autore, con attività esclusiva o non correlata all’attività professionale, è l’altra faccia della medaglia di uno dei suoi vantaggi: nessun versamento di contributi significa nessuna pensione.

In questo caso, si può provvedere all’apertura di un fondo pensione privato, che tuttavia è deducibile fino a un massimo di 5.164 € l’anno (una cifra insufficiente a garantire una pensione con cui poter vivere).

Rischi del diritto d’autore

Come abbiamo visto nel corso dell’articolo, le normative lasciano un certo margine di interpretazione riguardo a due punti: se l’opera abbia carattere creativo e se sia correlata all’attività professionale. Tali punti incidono rispettivamente su due aspetti fondamentali: se possiamo applicare il regime fiscale della cessione di diritti d’autore e se su questi diritti dobbiamo versare i contributi.

Dunque, cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non è d’accordo sull’interpretazione che abbiamo dato noi? In sede di controlli, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’applicazione del regime fiscale sulla cessione di diritti d’autore. In tal caso, le sue sanzioni possono essere molto salate.

Nello specifico, in pre-contenzioso occorrerà pagare: la quota non versata dell’IRPEF, l’IVA e i contributi + il 33,33% di tutto il precedente.

Se si sceglie di procedere col contenzioso e lo si perde, occorrerà pagare: la quota non versata dell’IRPEF, l’IVA e i contributi + il 100% di tutto il precedente + gli interessi.

Tutto considerato, è consigliabile accettare il pre-contenzioso.

Come tutelarsi

Per evitare le situazioni spiacevoli di cui sopra, in tutti quei casi in cui non è inequivocabile che un reddito ricada sotto il diritto d’autore bisogna valutare attentamente se si è in possesso dei requisiti e dunque se vale la pena rischiare di dichiararli sotto questo regime. Specialmente quando si tratta di importi elevati, che attirano maggiormente l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate.

Un altro modo per evitare contestazioni è avere un contratto scritto. Può non essere facile: non molti committenti sono preparati a gestire un contratto in diritto d’autore e la forza contrattuale di noi freelance è notoriamente scarsa. Ma il contratto scritto è necessario.

Infine, vale sempre la regola d’oro di prepararsi a eventuali controlli conservando con cura tutta la documentazione relativa ai redditi da cessione di diritto d’autore. Tale documentazione può essere il contratto con data certa, ma anche corrispondenza varia e tutto ciò che aiuti a dimostrare come il reddito dichiarato derivi da una cessione del diritto d’autore.

Nella prossima puntata, Toni Biocca di AIDAC ci racconterà la storia di una categoria che è riuscita a ottenere i riconoscimenti necessari per operare in diritto d’autore e godere dei relativi vantaggi fiscali.

Link utili

Scarica qui le slide dell’intervento di Anna Soru, con tutti gli schemi e riferimenti fiscali.

ACTA Tramiti

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