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Statuto

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ACTA, l’Associazione Consulenti del Terziario Avanzato, anche nota come Associazione di freelance, con sede in Milano, associazione di rappresentanza sindacale e di categoria. L’Associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere e di etnia e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare le attività autonome professionali e in particolare quelle “non regolamentate” sprovviste di un ordine e/o di una cassa di previdenza. In diretta attuazione di tale scopo, ACTA potrà svolgere le seguenti attività:

a) tutelare gli interessi di chi si iscrive mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;

b) promuovere lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sanitaria e previdenziale a favore delle persone associate;

c) promuovere iniziative destinate a migliorare il trattamento fiscale;

d) promuovere e/o fornire servizi per le persone associate;

e) rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà tra le persone associate;

f) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della categoria;

g) esercitare ogni altra funzione o mandato che siano ad essa conferiti dagli organi dirigenti;

h) aderire a iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale e internazionale e partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse e anche di professioni diverse.

Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di persone associate allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare le persone esperte necessarie all’occorrenza.

ARTICOLO 4 – QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA

L’Associazione intende riunire chi è accomunato dai seguenti aspetti:

  • attività svolte in autonomia, senza rapporto di dipendenza;
  • attività basata principalmente su conoscenze e competenze e quindi con necessità di formazione e aggiornamento continuo e di utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione;
  • attività generalmente su misura, personalizzata sulle esigenze di clienti o committenti;
  • attività con reti relazionali ampie per la ricerca di clienti;
  • attività rivolta principalmente, se non esclusivamente, alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Condizioni vincolanti per l’iscrizione all’Associazione sono pertanto:

  • essere titolari di partita IVA o lavorare anche in maniera non esclusiva con uno o più contratti di lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale o percepire compensi per diritti d’autore;
  • svolgere attività terziaria non commerciale, basata sulle conoscenze e diretta prevalentemente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.

Le persone giuridiche che abbiano nel proprio statuto finalità coerenti con gli scopi dell’Associazione possono iscriversi all’Associazione.

Possono partecipare all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che all’atto della richiesta di iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro il termine di 60 giorni comunicando la decisione a chi ne ha fatto richiesta e procedendo all’iscrizione nel libro delle persone associate. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo motiva a chi ha fatto richiesta di iscrizione il provvedimento espresso di diniego. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE

L’iscrizione impegna le persone associate all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente Statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni che comportano la cessazione di ogni impegno della persona associata nei confronti dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.

Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio sociale. La persona associata è tenuta a corrispondere un contributo associativo per l’anno solare, la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tutte le persone associate hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo. In particolare gruppi di almeno 20 persone associate possono segnalare istanze e proporre al Consiglio Direttivo iniziative coerenti con le finalità di rappresentanza dell’Associazione.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA

La qualifica di persona associata si perde per decesso, dimissioni, decadenza e per esclusione.

Decadono dalla qualifica di persona associata coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art. 4 del presente Statuto;

Sono escluse le persone associate che non rispettano gli obblighi previsti dal presente Statuto o per gravi motivi di ordine morale o comportamentale. Il provvedimento di esclusione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito la persona interessata, deve essere a essa notificato e deve recare le motivazioni dell’esclusione. Tale provvedimento può essere impugnato dalla persona associata dichiarata esclusa mediante domanda di riesame, da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri e Probae Mulieres, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.

L’adesione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi non abbia rinnovato la quota associativa per più di 5 anni consecutivi decade da persona associata dell’Associazione.

Nei casi di decadenza, dimissioni ed esclusione il Consiglio Direttivo provvede a cancellare la persona associata dal libro delle Socie e dei Soci e lo comunica alla persona interessata.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea Generale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Presidenza;
  4. La Vicepresidenza;
  5. La Segreteria;
  6. La Tesoreria;
  7. Le Sezioni;
  8. L’Organo di Controllo;
  9. Il Collegio dei Probiviri e delle Probae Mulieres.

Le riunioni degli Organi Sociali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito alla Presidenza della riunione di accertare l’identità di chi interviene, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti la persona Presidente e la persona che svolge il ruolo di Segreteria verbalizzante.

Qualora l’Assemblea si svolga anche per via telematica, per coloro che partecipano a distanza non sono ammesse deleghe.

Tutte le cariche ricoperte dalle persone associate sono assunte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè di lista, sostenute dalle persone socie incaricate di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

Per progetti speciali o per incombenze che richiedano un particolare impegno temporale e professionale, il Consiglio Direttivo potrà tuttavia conferire incarichi retribuiti, tanto a chi fa parte del Consiglio Direttivo, alle persone associate e a persone terze, in misura improntata all’equità e compatibile con le previsioni economiche approvate dall’Assemblea.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE

All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutte le persone associate.

Ciascuna persona associata ha diritto a un voto e, con esclusione di chi fa parte del Consiglio Direttivo, se presente di persona potrà essere delegata da altre persone aventi diritto in numero non superiore a dieci.

L’Assemblea nomina la persona Presidente ed è presieduta da questa e, in caso di sua assenza, dalla persona Vicepresidente.

ARTICOLO 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea:

a) determina l’indirizzo dell’Associazione esprimendo pareri e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;

b) approva a maggioranza semplice il regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;

c) approva a maggioranza semplice il rendiconto economico e finanziario annuale;

d) approva a maggioranza semplice il preventivo economico e finanziario dell’esercizio successivo;

e) elegge a maggioranza semplice ogni triennio gli altri organi dell’Associazione, a eccezione della Segreteria e della Tesoreria, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone che ne fanno parte;

L’Assemblea Straordinaria:

f) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;

g) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio, o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutte le persone associate con qualunque mezzo idoneo, anche telematico, a verificarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso contiene l’ora, il luogo e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone intervenute e delibera a maggioranza semplice delle persone associate presenti e rappresentate. L’Assemblea elettiva nomina gli altri organi sociali secondo l’ordine della preferenza risultante dalle votazioni e in caso di parità risulterà eletta la persona iscritta che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

L’Assemblea Straordinaria, per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega del 50% delle persone associate e delibera con la maggioranza dei voti delle persone associate presenti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone socie.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di persone associate al momento dell’elezione è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti inclusi la persona Presidente e la persona Vicepresidente. Ciascun componente resta in carica per un triennio a partire dalla sua elezione.

La persona Presidente è eletta dall’Assemblea tra chi ha fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno due anni.

Possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo solo le persone associate da almeno due anni.

La carica di componente del Consiglio Direttivo può essere ricoperta consecutivamente per un massimo di due volte. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, la gestione del periodo provvisorio e l’eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione.

L’assenza ingiustificata di chi fa parte del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio Direttivo in piena autonomia.

Il Consiglio Direttivo:

a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può incaricare terzi di funzioni, attività o progetti, determinandone l’eventuale compenso;

b) redige le relazioni sull’attività dell’Associazione ed esamina ed approva il rendiconto e il preventivo economico-finanziario da presentare annualmente all’Assemblea Generale proponendo l’entità del contributo annuale;

c) ha la responsabilità di verificare i requisiti delle domande di ammissione all’Associazione, di deliberare in merito e di decidere sui provvedimenti di espulsione;

d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo, incaricando chi svolge il ruolo di Tesoreria di dare esecuzione agli stessi per gli importi superiori a quanto previsto dal regolamento;

e) nomina, tra le persone che ne fanno parte, chi svolge il ruolo di Segreteria e di Tesoreria;

f) integra, per cooptazione, le persone che compongono il Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra le persone associate. I componenti del Consiglio Direttivo così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Generale che provvederà alla conferma o alla elezione di nuovi componenti del Consiglio. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo di chi compone il Consiglio Direttivo in carica; in tal caso l’attività verrà portata avanti dalla persona Presidente che provvederà a indire al più presto nuove elezioni;

g) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione e al licenziamento del personale dipendente esecutivo, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;

h) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea Generale;

i) delibera sulla creazione e lo scioglimento delle Sezioni e ne nomina le persone referenti;

j) istituisce e coordina le Commissioni di studio, gruppi tematici o territoriali;

k) allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle persone associate alla consultazione e al voto, si impegna a individuare le modalità più efficaci e corrette.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta la persona Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due delle persone che ne fanno parte. La convocazione è inviata per email almeno sei giorni prima della riunione recando l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dalla persona Presidente o, in sua assenza, dalla persona Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutte le persone che ne fanno parte e sono in carica e l’Organo di Controllo, se nominato.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso, anche a persone socie che non siano elette nel Consiglio Direttivo, queste possono solo ascoltare. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza delle persone che ne fanno parte presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 14 – PRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

La persona Presidente viene eletta dall’Assemblea, come previsto dall’art. 8), per un triennio, e può essere eletta per un massimo di tre volte consecutive. Deve essere scelta tra chi ha operato nel Consiglio Direttivo per almeno un mandato. Vigila e presiede tutte le attività dell’Associazione; presiede l’Assemblea e presiede di diritto il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; adempie a tutti gli incarichi affidati dall’Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dalla persona Vicepresidente.

La persona Presidente, che senza giustificato motivo sia stata assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga chi svolge il ruolo di Vicepresidente fino alla prima Assemblea ordinaria che provvederà all’elezione della nuova Presidenza.

ARTICOLO 15 – VICEPRESIDENZA DELL’ASSOCIAZIONE

La persona Vicepresidente viene eletta dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 8), per un triennio e può essere eletta per un massimo di due volte consecutive. La persona Vicepresidente è la prima persona non eletta alla Presidenza. Coadiuva chi svolge il ruolo di Presidente nella sua attività e sostituisce la persona Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento della persona Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dalla persona che svolge il ruolo di Segreteria.

La persona Vicepresidente, che senza giustificato motivo sia stata assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga la persona che svolge il ruolo di Segreteria fino alla prima Assemblea Generale che provvederà all’elezione della Vicepresidenza.

ARTICOLO 16 – SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE

La persona che svolge il ruolo di Segreteria dell’Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo fra le persone che lo compongono per un triennio e può essere rieletta fatti salvi i limiti di cui all’art. 11 del presente Statuto. La Segreteria invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a chi fa parte del Consiglio Direttivo, coadiuva e sostituisce la persona Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo elegge tra le persone che ne fanno parte una persona in sostituzione.

ARTICOLO 17 – TESORERIA DELL’ASSOCIAZIONE

La persona che svolge il ruolo di Tesoreria è nominata dal Consiglio Direttivo fra chi ne fa parte per un triennio e può essere rieletta fatti salvi i limiti di cui all’art. 11 del presente Statuto. Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo elegge tra le persone che ne fanno parte una persona in sostituzione.

ARTICOLO 18 – SEZIONI

Con delibera unanime del Consiglio Direttivo, si possono istituire delle Sezioni con lo scopo di organizzare le persone associate sulla base del settore o del comparto cui appartengono le aziende o le persone loro committenti.

Le persone che compongono le Sezioni propongono di nominare un massimo di tre referenti, che rimangono in carica per tre anni e possono essere rinominate per un massimo di due volte consecutive.

Le referenti hanno il compito di aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo sul lavoro della Sezione e di garantire l’armonia tra gli obiettivi di ACTA e quelli della Sezione.

Il Consiglio Direttivo può revocare con un voto all’unanimità l’incarico di referente solo su motivata richiesta da parte di componenti della Sezione o da parte di componenti del Consiglio Direttivo. Qualora la persona referente in questione fosse anche componente del Consiglio Direttivo, in tale particolare caso non avrebbe diritto di voto.

I compiti delle Sezioni sono:

  • stimolare la più ampia partecipazione delle persone associate;
  • studiare i problemi dei rispettivi settori;
  • promuovere lo strumento della contrattazione collettiva per chi lavora in autonomia;
  • avviare e seguire la contrattazione collettiva per chi lavora in autonomia in ogni fase delle trattative contribuendo in particolare con la specifica conoscenza del settore professionale di competenza e con il supporto di persone esperte o di specifiche commissioni nominate dal Consiglio Direttivo e coordinandosi con il Consiglio Direttivo;

Il regolamento interno dell’Associazione può prevedere che le Sezioni si dotino di un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto.

Il lavoro delle Sezioni deve svolgersi in armonia con gli scopi associativi e con le linee programmatiche degli Organi Sociali.

Alle riunioni delle Sezioni si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, può essere nominato dall’Assemblea Generale, come previsto dall’art. 9);

L’Organo di Controllo resta in carica 3 esercizi e le persone che ne fanno parte possono essere rinominate. Le persone che fanno parte dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone che ne fa parte.  L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Le persone che compongono l’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere a chi amministra notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le persone che compongono l’Organo di Controllo possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee Generali esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLE PROBAE MULIERES

Il Collegio dei Probiviri e delle Probae Mulieres è nominato dall’Assemblea Generale, come previsto dall’art. 9) ed è composto da tre persone che lo compongono ordinarie e una supplente. Le persone che compongono il Collegio, così nominate, durano in carica un triennio ed eleggono al loro interno la persona Presidente. Il Collegio decide sulla disciplina interna dell’Associazione, nonché sulla interpretazione del presente Statuto e del Regolamento interno. Le persone che lo compongono possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio vigila sull’osservanza dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità e di conflitto. Il Collegio delibera “pro bono pacis” su tutte le controversie che insorgono all’interno dell’Associazione, tra gli organi dell’Associazione e fra l’Associazione e le singole persone socie. La decisione del Collegio è inappellabile e vincolante fra le parti. Il Collegio si riunisce per iniziativa della persona Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per e-mail cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza delle persone che lo compongono in carica. Il Collegio delibera a maggioranza delle persone presenti e, in caso di parità è determinante il voto della persona Presidente.

Alle riunioni del Collegio si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 21 – COMITATO SCIENTIFICO, COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, una o più Commissioni di studio e Gruppi di lavoro tematici e/o territoriali, composti da persone associate e/o esperte, anche esterne all’Associazione, incaricando queste di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria o di svolgere particolari approfondimenti tematici o territoriali. Il Consiglio Direttivo ne decide l’eventuale compenso.

Il Consiglio Direttivo può revocare gli incarichi assegnati solo su motivata richiesta da parte di componenti della commissione o gruppo stesso o da parte di componenti del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico, le Commissioni di studio e il Gruppi di lavoro possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà se dare seguito e con quali modalità alle iniziative proposte, nonché sui modi e sulle forme per la divulgazione delle relazioni. Tutte le persone che compongono il Comitato Scientifico, le commissioni di studio e i gruppi di lavoro decadono allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Comitato Scientifico, ciascuna Commissione di Studio o Gruppo di lavoro sceglie al suo interno una persona che coordina l’attività ed è responsabile dei rapporti con l’Associazione nonché, in solido con tutte le altre persone che fanno parte del Comitato, Scientifico, della Commissione o del Gruppo, dell’adempimento degli incarichi ricevuti.

Alle riunioni delle si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO E ENTRATE

Concorrono a formare il patrimonio associativo:

a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano alla Associazione;

b) le eccedenze annue di bilancio, che saranno destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;

c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– rendite e proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

– quote sociali e contributi delle persone  associate;

– erogazioni liberali e donazioni;

– contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;

– somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall’incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;

– proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività svolte;

– fondi pervenuti mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ARTICOLO 23 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio la persona che svolge il ruolo di Tesoreria predisporrà la bozza di Bilancio, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all’Assemblea Generale per la definitiva approvazione, unitamente alla relazione annuale sulla gestione del Consiglio stesso. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione.

ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI

Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

– Il libro delle Socie e dei Soci;

– Il libro dei verbali dell’Assemblea;

– Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

– Il libro dei verbali dell’Organo di Controllo, se nominato;

– Il libro delle persone che svolgono attività di volontariato contenente i nominativi degli associati che svolgono tale attività non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

Il libro dei verbali dell’Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a cura dell’Organo stesso.

ARTICOLO 25 – REGOLAMENTO INTERNO

Si rimanda al Regolamento Interno dell’Associazione per quanto non contemplato dal presente Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea Generale alla prima riunione utile.

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di una o più persone con il compito di deliberare in ordine alla liquidazione e alla destinazione del residuo attivo, che dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo che le norme di legge non dispongano diversamente. Per tale delibera occorrerà comunque il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate.

ARTICOLO 27 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del libro I del Codice civile nonché di ogni altra Legge vigente in materia.