Scopri ACTA

Articoli recenti

Sostieni ACTA

Fai valere i tuoi diritti di freelance! Sostieni Acta e assicurati un futuro lavorativo migliore grazie a vantaggi, convenzioni e maggiori tutele.

Statuto

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la ACTA, Associazione Consulenti del Terziario Avanzato, con sede in Milano, Associazione di rappresentanza sindacale e di categoria. L’associazione ha carattere volontario, è senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione, di genere e di etnia e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

ARTICOLO 2 – DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’associazione ha lo scopo di rappresentare, tutelare e valorizzare le attività autonome professionali e in particolare quelle “non regolamentate” sprovviste di un ordine e/o di una cassa di previdenza. In diretta attuazione di tale scopo, ACTA potrà svolgere le seguenti attività:

a) tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;
b) promuovere lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sanitaria e previdenziale a favore degli associati;
c) promuovere iniziative destinate a migliorare il trattamento fiscale;
d) promuovere e/o fornire servizi per gli associati;
e) rinsaldare fra gli associati i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
f) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della categoria;
g) esercitare ogni altra funzione o mandato che siano ad essa conferiti dai propri organi dirigenti;
h) aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale e partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.

Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, di qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionisti necessari all’occorrenza.

ARTICOLO 4 – QUALIFICA DI SOCIO

L’Associazione intende riunire professionisti, accomunati dai seguenti aspetti:

  • attività svolte in autonomia, senza rapporto di dipendenza;
  • attività basata principalmente su conoscenze e competenze e quindi con necessità di formazione e aggiornamento continuo e di utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione;
  • attività generalmente su misura, personalizzata sull’esigenze del cliente o del committente;
  • attività con reti relazionali ampie per la ricerca di nuovi clienti;
  • attività rivolta principalmente, se non esclusivamente, alle imprese e alla pubblica amministrazione.

Condizioni vincolanti per l’iscrizione all’associazione sono pertanto:

  • essere titolari di partita IVA;
  • svolgere attività terziaria non commerciale, basata sulle conoscenze e diretta prevalentemente alle imprese e alla Pubblica Amministrazione;
  • avere un recapito di posta elettronica.

Possono essere membri dell’Associazione tutti gli iscritti che all’atto della richiesta di iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto. La richiesta è accolta dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri presenti, a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E DIRITTI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE

L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo raccomandata, che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.

Chi recede dall’associazione, per qualsiasi motivo, non può vantare alcun diritto sulle quote versate e sul patrimonio sociale. Il Socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo per l’anno solare, la cui misura è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità. La quota od il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti di partecipare al rapporto associativo. In particolare gruppi di almeno 20 soci possono segnalare istanze e proporre al Consiglio Direttivo iniziative coerenti con le finalità di rappresentanza dell’associazione.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Perdono la qualifica di Socio:

a) coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art. 4 del presente statuto;
b) coloro che si rivelano ripetutamente morosi nel versamento del contributo associativo;
c) coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto.

Il provvedimento di espulsione viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato, e comunicato mediante raccomandata. Tale provvedimento può essere impugnato dal socio dichiarato espulso mediante domanda di riesame da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, che delibererà in merito in occasione della prima riunione.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente;
  5. Il Segretario;
  6. Il Tesoriere;
  7. Il Collegio dei Revisori;
  8. Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’associazione sono assunte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè di lista, sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All’assemblea possono partecipare, ed hanno diritto al voto tutti i soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni socio ha un voto ed ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a dieci. L’Assemblea nomina il Presidente ed è presieduta dallo stesso e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci:

a) determina l’indirizzo dell’Associazione esprimendo pareri e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
b) approva a maggioranza semplice il regolamento interno proposti dal Consiglio Direttivo;
c) approva a maggioranza semplice il rendiconto economico e finanziario annuale;
d) approva a maggioranza semplice il preventivo economico e finanziario dell’esercizio successivo e l’entità della quota annua associativa;
e) elegge a maggioranza semplice ogni triennio gli altri Organi dell’Associazione, ad eccezione del Segretario e del Tesoriere, che sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri;
f) modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto, con maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei presenti, con un quorum del 50% dei soci.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea è convocata a mezzo lettera o comunicazione inviata via e-mail almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione contenente, oltre all’ora e al luogo, anche l’ordine del giorno, appositamente redatto dal Presidente dell’Associazione.

ARTICOLO 11 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati. L’Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l’ordine della preferenza risultante dalle votazioni ed in caso di parità risulterà eletto l’iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in subordine, a maggiore anzianità anagrafica.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, formato da adeguata rappresentanza di Soci al momento dell’elezione è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri inclusi il Presidente e il Vice Presidente che restano in carica per un triennio. Il Presidente, con esclusione del primo biennio, può essere eletto dall’Assemblea dei soci solo tra chi ha fatto parte del consiglio direttivo per almeno due anni. I Consiglieri, con l’esclusione del primo biennio possono essere eletti solo tra chi è stato socio dell’associazione per almeno due anni. I Consiglieri possono essere eletti consecutivamente per un massimo di due volte. Ai fini dei suddetti limiti per la rielezione, la gestione del periodo provvisorio e l’eventuale cooptazione di uno o più consiglieri non verrà considerata quale prima elezione. L’assenza ingiustificata di un consigliere a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia.

Il Consiglio Direttivo:

a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può incaricare terzi di funzioni, attività o progetti, determinandone l’eventuale compenso;
b) redige le relazioni sull’attività dell’Associazione ed esamina ed approva il rendiconto e il preventivo economico-finanziario da presentare annualmente alla assemblea dei Soci proponendo l’entità del contributo annuale;
c) ha la responsabilità di verificare i requisiti delle domande di ammissione all’Associazione, di deliberare in merito e di decidere sui provvedimenti di espulsione;
d) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo, incaricando il Tesoriere di dare esecuzione agli stessi per gli importi superiori a quanto previsto dal regolamento;
e) nomina, tra i propri membri, il Segretario e il Tesoriere;
f) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i Soci. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri. Tale facoltà non può essere utilizzata qualora, anche in più fasi, venga a decadere più del terzo dei Consiglieri in carica; in tal caso l’attività verrà portata avanti dal Presidente che provvederà a indire al più presto nuove elezioni;
g) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’associazione e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente esecutivo, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
h) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea dei Soci;
i) istituisce e coordina le Commissioni di studio;
j) allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla consultazione e al voto, si impegna a individuare le modalità più efficaci e corrette;
k) per impegni di spesa e compensi professionali superiori al limite stabilito nel Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo dovrà richiedere l’approvazione mandando una e-mail a tutti i soci; la proposta si intenderà rifiutata se il numero delle risposte negative giunte entro 15 giorni sarà superiore al 50% dei soci.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti. La convocazione è inviata a mezzo raccomandata o per email almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche ai soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 8), per un triennio, deve essere scelto tra coloro che hanno operato nel consiglio direttivo per almeno due anni (salvo il primo biennio di attività dalla sostituzione dell’Associazione e salvo che il Presidente decada prima dello scadere del primo biennio). Nei primi due anni esso sarà scelto tra i soci fondatori. Vigila e presiede tutte le attività dell’Associazione; presiede l’assemblea dei Soci, da cui è eletto, e presiede di diritto il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; adempie a tutti gli incarichi che sono a lui affidati dall’Assemblea. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tale caso, nelle sue funzioni si surroga il Vice Presidente fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 15 – VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, come previsto dall’art. 8), per un triennio e può essere eletto per un massimo di due volte consecutive. Il Vice Presidente è il primo dei non eletti alla carica di Presidente. Coadiuva il Presidente nella sua attività; in sostituzione del Presidente presiede l’assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario. Il Vice Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a tre riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso, nelle sue funzioni si surroga il Segretario fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà all’elezione del nuovo Vice Presidente.

ARTICOLO 16 – SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, per un triennio e può essere rieletto fatti salvi i limiti di cui all’art. 11 del presente statuto. Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.

ARTICOLO 17 – TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri per un triennio e può essere rieletto fatti salvi i limiti di cui all’art. 11 del presente statuto. Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Predispone i rendiconti economici e finanziari annuali e i preventivi di spesa. In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Tesoriere.

ARTICOLO 18 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9); è composto di tre membri. I membri durano in carica per un triennio ed eleggono al proprio interno un Presidente. Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di esaminarne i rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità e di predisporre una breve relazione per l’assemblea ordinaria. I Revisori hanno diritto a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 9) ed è composto da tre membri ordinari e un supplente, di cui almeno uno nominato tra i soci fondatori nei primi di 10 di vita. I Probiviri così nominati durano in carica un triennio ed eleggono al loro interno il proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell’Associazione, nonché sulla interpretazione del presente statuto e del Regolamento interno. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio vigila sull’osservanza dello statuto dell’Associazione e del Regolamento Interno, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità e di conflitto. Il collegio delibera “pro bono pacis” su tutte le controversie che insorgono all’interno dell’Associazione, tra gli organi dell’Associazione e fra l’Associazione ed i singoli soci. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti. Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per e-mail o lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

ARTICOLO 20 – COMMISSIONI DI STUDIO

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di studio, composte da Soci e/o da esperti esterni, incaricati di studiare i problemi e le questioni professionali e di categoria e ne decide l’eventuale compenso. Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare gli incarichi assegnati. Le Commissioni di studio possono promuovere iniziative ed elaborare relazioni. Le risultanze dei loro lavori saranno comunicate al Consiglio Direttivo, il quale deciderà se dare seguito e con quali modalità alle iniziative proposte, nonché sui modi e sulle forme per la divulgazione delle relazioni. Tutti i componenti delle commissioni di studio decadono allo scadere del consiglio direttivo che li ha nominati. L’attività di ciascuna Commissione di Studio viene coordinata da un Presidente designato dal Consiglio Direttivo, responsabile dei rapporti con l’Associazione nonché, in solido con tutti gli altri membri della Commissione, dell’adempimento degli incarichi ricevuti.

ARTICOLO 21 – PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Concorrono a formare il patrimonio associativo:

a) i beni immobili e mobili ed i valori che, a qualunque titolo, pervengano alla ACTA;
b) le eccedenze annue di bilancio, che saranno destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;
c) le rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio il Tesoriere predisporrà la bozza di Bilancio, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente presentata all’Assemblea annuale per la definitiva approvazione, unitamente alla relazione annuale sulla gestione del Consiglio stesso. Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione.

ARTICOLO 23 – REGOLAMENTO INTERNO

Si rimanda al Regolamento Interno dell’Associazione per quanto non contemplato dal Presente Statuto. Il primo Regolamento Interno e le successive modifiche devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

ARTICOLO 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del residuo attivo, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo che le norme di legge non dispongano diversamente. Per tale delibera occorrerà comunque il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci.