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Pensione

In seguito all’entrata in vigore della riforma Fornero sono cambiate le condizioni di accesso alla pensione anche per gli iscritti alla Gestione Separata INPS. Oggi è possibile accedere alla pensione per un iscritto alla Gestione Separata secondo quattro criteri: 1) Pensione di vecchiaia 2) Pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) 3) Pensione anticipata contributiva (opzione facoltativa solo per chi ha iniziato a versare contributi INPS dopo il 31.12.1995) 4) “Quota 102”

Pensione di vecchiaia

A prescindere dal genere e dall’inquadramento professionale (freelance, autonoma, dipendente), una persona iscritta all’INPS deve avere maturato:

  • 67 anni di età;
  • 20 anni di contribuzione effettiva (1.040 settimane);

Per chi ha iniziato a lavorare o a versare i contributi INPS dopo il 31.12.1995, inoltre, è necessario che l’importo della pensione risulti almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (nel 2022 l’importo dell’assegno sociale è di € 469,03 per 13 mensilità, quindi l’importo della pensione annua deve essere almeno pari a 9146,085 euro).  Se questa condizione non è rispettata (situazione non infrequente tra chi ha iniziato a lavorare prima che esistesse la Gestione Separata) occorre avere almeno 71 anni di età!

La pensione è un tasto dolente per chi ricade nel sistema contributivo e lo è ancora di più per gli iscritti alla Gestione Separata INPS perché:

  • sono stati i primi a dover sperimentare integralmente questo sistema, senza misure transitorie, ma al contrario esclusi  da provvedimenti che permettono l’anticipazione della pensione, come Ape sociale, opzione donna e, di fatto, quota 100-102
  • hanno carriere discontinue che sconteranno anche in termini pensionistici (da notare che Iscro, l’ammortizzatore sociale introdotto nel 2021 per i professionisti iscritti alla GS non prevede la copertura pensionistica, mentre la dis-coll, l’ammortizzatore sociale dei co.co.co introdotto nel 2015, li prevede solo dal 2022)

ACTA ha una sua proposta per contrastare alcune attuali discriminazioni e garantire una pensione minima a chi ha 20 anni di contributi.

Pensione anticipata

Le pensioni anticipate, che hanno preso il posto delle pensioni di anzianità, prevedono la possibilità di accedere alle prestazioni con:

  • 42 anni e 10 mesi di contribuzione per un uomo
  • 41 anni e 10 mesi di contribuzione per una donna

a prescindere dall’età anagrafica.

Pensione anticipata contributiva

Per chi ha iniziato a lavorare o a versare i contributi INPS dopo il 31.12.1995 (calcolo interamente contributivo), è inoltre possibile accedere alla pensione a 63 anni, a condizione di aver maturato almeno 20 anni di contribuzione e a patto che l’importo della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

"QUOTA 102"

I requisiti che occorre aver maturato per accedere al pensionamento con “quota 102” sono:

  • almeno 64 anni di età
  • almeno 38 anni di contribuzione

L’opzione “quota 102” è una misura transitoria per il 2022.

E’ un’opzione possibile ma ardua per gli iscritti alla gestione separata INPS.  Impossibile raggiungere i 38 anni di contributi da chi è stato sempre autonomo, perché la Gestione Separata esiste solo dal 1996. Possono aderire solo coloro che prima della Gestione Separata erano dipendenti e che hanno avuto versamenti continuativi.

Quando spetta

In caso di pensione di vecchiaia la prestazione verrà erogata a partire dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti, in caso invece di pensione anticipata (e anticipata contributiva) questo criterio troverà applicazione fino al 31.12.2026, dopodiché dovrebbe tornare a trovare applicazione il meccanismo delle “finestre” secondo il quale l’erogazione della prestazione viene ritardata di alcuni mesi rispetto al momento di maturazione dei requisiti.

La pensione attuale con “quota 102” prevede una “finestra” di tre mesi per gli iscritti alla Gestione separata.

Quanto spetta

Il calcolo per gli iscritti alla gestione separata è effettuato con il sistema contributivo, poiché l’istituzione della Gestione Separata è contestuale alla trasformazione del nostro sistema pensionistico da un regime retributivo (proporzionale alla retribuzione media degli ultimi 5-10 anni di lavoro) a un regime contributivo (proporzionale ai contributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa).

Tutti i versamenti effettuati alimentano un montante contributivo, che di anno in anno viene rivalutato sulla base del tasso di inflazione e dell’andamento del PIL.

Al momento di andare in pensione il montante costituito viene trasformato in pensione attraverso l’applicazione di coefficienti che crescono al crescere dell’età del pensionamento (più tardi ci si ritira dal lavoro e più elevata è la pensione).

FAQ – Frequently Asked Questions

L’ultima revisione dei coefficienti è entrata in vigore nel 2021.

Età pensionamento Coefficiente (% da applicare)
59 4,399
60 4,515
61  4,639
62  4,770
63  4,910
64  5,060
65  5,220
66  5,391
67  5,575
68  5,772
69  5,985
70  6,215
71  6,466

I coefficienti vengono rivisti periodicamente al ribasso. Nel biennio 2023-24 non saranno ulteriormente abbassati perché l’aspettativa di vita, anche a causa del Covid, non è aumentata.

Es. di calcolo. Il montante contributivo (opportunamente rivalutato nel tempo) è di 200.000 euro, la pensione che un lavoratore/lavoratrice riceve andando in pensione a 66 anni è pari a:

(200.000 x 5,391) /100, ovvero 10.782 euro l’anno, circa 829 euro al mese (in tredici mensilità, da assoggettare al pagamento delle imposte).

Se con lo stesso montante lo stesso lavoratore/lavoratrice si ritirasse dal lavoro a 68 anni, la pensione sarebbe di 11.564 euro l’anno, circa 889 euro mensili (lordi, in tredici mensilità).

No, non esiste una pensione minima.

ACTA propone una pensione di garanzia, composta da una quota fissa minima, ancorata all’assegno sociale, raggiungibile con 20 anni di contributi, da incrementare con quanto effettivamente maturato con il montante contributivo.

La componente di garanzia dovrebbe intervenire solo a sostegno delle pensioni più povere, ma evitando gradini: sarebbe intera se la parte contributiva non dovesse superare l’importo di 1,5 volte l’assegno sociale, mentre diminuirebbe gradualmente al di sopra di questa soglia, fino ad annullarsi completamente quando la pensione maturata è pari a 4 volte l’assegno sociale

In teoria sì, perché si applica anche alle lavoratrici autonome.

In pratica no, perché sono necessari 35 anni di contributi all’interno della stessa gestione, ma la Gestione separata esiste solo dal 1996 e quindi da soli 26 anni e non è prevista la totalizzazione con versamenti effettuati in altre gestioni precedenti, né il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione perché non esisteva obbligo contributivo.

No, è una misura solo per lavoratori dipendenti.

No, non esiste alcuna copertura figurativa dei periodi di disoccupazione e di malattia (anche ospedalizzata) dei professionisti

Solo recentemente (art.6 DM del 12 Luglio 2007) la maternità delle iscritte alla gestione separata è coperta da contributi figurativi. Le maternità precedenti non hanno alcuna copertura pensionistica.

La Gestione Pensionistica è la stessa, i contributi confluiscono nello stesso montante.

Sì, i contributi versati alla gestione separata sono cumulabili gratuitamente con i versamenti effettuati in altre gestioni INPS per ottenere un’unica pensione.

Ogni caso va valutato con attenzione. Occorre soprattutto ricordare che i contributi versati prima del 1996 sono utili ai fini del calcolo di una pensione con criterio retributivo (molto più favorevole del contributivo). Vediamo alcune situazioni possibili.

  • Sono stati raggiunti 20 anni di contribuzione da dipendente: si matura il diritto ad una pensione da dipendente (tutti gli anni antecedenti il 1996 saranno utili per un calcolo su base retributiva,  gli altri su base contributiva),  a cui si aggiungerà la pensione maturata nella Gestione Separata, ma occorrerà aspettare i limiti d’età della pensione di vecchiaia, anche se si il numero di anni di contribuzione teoricamente darebbe diritto alla pensione anticipata. L’alternativa per  poter accedere alla pensione anticipata è la totalizzazione de i contributi delle due gestioni, ma in questo caso si applica interamente il criterio contributivo (è necessario fare i calcoli nelle due ipotesi  prima di decidere).
  • Non sono stati raggiunti i 20 anni da dipendente. Occorre valutare caso per caso se è possibile raggiungere i 20 anni :
    • Aggiungendo il periodo del servizio militare
    • attraverso il riscatto degli anni di laurea;
    • attraverso il recupero di periodi di maternità che non sono stati coperti da contribuzione pensionistica (possibile se si ha una posizione contributiva da dipendente);
    • attraverso il recupero dei periodi con contribuzione figurativa (distacco sindacale o politico ecc.)
    • lavorando ancora qualche anno come dipendente.
  • Se si tratta solo di alcuni anni da dipendente, i contributi versati potranno essere totalizzati (recuperati e aggiunti) con quanto versato alla Gestione Separata.

Sì, ma solo se il periodo universitario si colloca dopo il 31 marzo 1996.

ACTA propone di estendere questa possibilità anche a chi ha frequentato l’università prima di tale data.

Solo se hai almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria versati come dipendente.

ACTA propone di estendere questa possibilità anche a chi ha versato alla gestione separata.

I calcoli e le previsioni vanno fatti periodicamente per tenere sotto osservazione la propria situazione pensionistica, ma la richiesta del cumulo va fatta al momento in cui si decide di andare in pensione.