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Maternità Gestione Separata INPS

La maternità è la principale tutela per le professioniste con partita IVA e le collaboratrici autonome. La prestazione è pagata dall’Inps ed è pari all’80% del reddito, calcolato sull'anno precedente (base giornaliera moltiplicata per i 5 mesi di congedo obbligatorio). Dal 2007 (art.6 DM del 12 Luglio 2007) è stata introdotta anche una copertura pensionistica: “Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”.

Per poter accedere all’indennità di maternità sostitutiva della retribuzione:

  1. occorre presentare all’INPS la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo o comunque entro un anno dal parto. La domanda va inoltrata online, tramite Call Center oppure per mezzo di un patronato. La prima opzione permette di risparmiare tempo e fatica. Come per l’invio online di qualsiasi domanda relativa a prestazioni a sostegno del reddito, occorre dotarsi preventivamente di codice PIN dispositivo.
  2. è necessario allegare il certificato medico attestante la data presunta del parto. Il periodo preso a riferimento per la maternità obbligatoria è di 2 mesi precedenti e 3 mesi successivi alla data del parto. Nel caso di “esercizio della flessibilità” (1 mese prima e 4 dopo il parto) il certificato medico deve attestare anche lo stato di buona salute della lavoratrice che le consente di lavorare fino all’8° mese.

    Con l’approvazione dello Statuto del Lavoro Autonomo (legge 81/2017 vigente dal 13 giugno 2017) è stato rimosso l’obbligo di astensione dal lavoro per le libere professioniste. L’INPS non ha tuttavia ancora del tutto recepito i nuovi provvedimenti e potrebbe continuare a richiedere comunque una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) in cui la libera professionista richiedente dichiara di astenersi a tutti gli effetti dall’attività lavorativa durante il periodo di congedo per maternità.

    N.B.: al momento della richiesta di maternità vengono accettati solo i mesi antecedenti alla data presunta del parto (2 o 1 se si richiede la flessibilità) e dopo la nascita andranno richiesti i mesi rimanenti dichiarando all’INPS la nascita del figlio/a e trasmettendo il certificato di nascita. In alternativa chi opta per fare domanda dopo il parto avrà la possibilità di richiedere l’intero periodo di 5 mesi con un’unica domanda, però i pagamenti delle mensilità di indennità spettanti saranno posticipati.

     

Da sempre ACTA è impegnata a semplificare e ampliare le tutele della maternità, puoi leggere l’ultima proposta presentata e i suggerimenti inviati all’INPS per renderla più accessibile.

Maternità a rischio (maternità anticipata)

Con l’art.3 DM del 12 Luglio 2007, è stato esteso alle lavoratrici iscritte alla gestione separata il diritto di astenersi dal lavoro

(…) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si ritenga possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (…)

FAQ – Frequently Asked Questions

Alle professioniste e alle collaboratrici che:

  1. siano iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata;
  2. siano in regola con il versamento dei contributi (comprensivo dello 0,72%). La lavoratrice co.co.co. ha diritto alla prestazione anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi che avrebbe dovuto versare.

L’indennità di paternità spetta ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata solo nei seguenti casi:

  • grave infermità o morte della madre;
  • affidamento esclusivo del minore al padre.

Sì, hai diritto a 5 mesi di maternità a partire dalla data di ingresso del bambino in famiglia.

Sì, a condizione che il periodo spettante sia coperto dai contributi. Nel caso in cui l’attività sia iniziata dopo l’inizio del periodo di maternità, l’indennità è pagata a partire dalla data di inizio dell’attività (e non, come di regola, dalla data di inizio del periodo di maternità), se l’iscrizione è avvenuta nei termini di legge (entro i 90 giorni dall’inizio dell’attività). Se l’iscrizione è avvenuta oltre i termini di legge (oltre, cioè, i 90 giorni dall’inizio dell’attività), l’indennità è pagata, in ogni caso, dalla data della domanda di iscrizione.

Devi presentare all’INPS prima dell’inizio del periodo di congedo – o comunque entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto – i seguenti documenti:

  1. La richiesta di indennità di maternità;
  2. Un certificato medico con data presunta del parto, vidimato dai medici dell’INPS;
  3. Ove ancora richiesto, anche se non più previsto dalla legge 81/2017, autocertificazione di astensione dal lavoro (se collaboratrice anche attestazione del committente sul periodo di astensione). A titolo esclusivamente informativo potete scaricare questo esempio di Atto di notorietà (.DOC in download) da personalizzare.

La domanda di maternità deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line > Servizi per il cittadino);
  • Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Vi consigliamo vivamente la prima modalità, senz’altro più veloce, pratica e tracciabile in modo autonomo. È sufficiente inserire il proprio codice fiscale e il PIN (se non l’avete ancora, richiedetelo subito perché consente di accedere al proprio estratto conto contributivo), quindi fare clic su Accedi e clic sul link Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito. A questo punto selezionare Maternità e proseguire con la procedura.

Attenzione!  Le scadenze per accedere alle indennità spesso vengono superate (e quindi l’indennità è negata) perché l’INPS ha tempi di lavorazione molto lunghi e non comunica chiaramente e tempestivamente eventuali anomalie e problemi (mancanza di documenti, inadeguatezza documenti presentati etc.).

Come ACTA abbiamo chiesto all’INPS di :

  • sollecitare tempestivamente (entro 10 giorni) l’integrazione della documentazione e segnalare eventuali errori, fornendo chiare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica,
  • restringere i tempi di lavorazione delle domande che non devono mai superare i 30 gg (legge 241 del 1990), eliminando tutte le deroghe successivamente introdotte.
  • allungare i tempi per la presentazione dei ricorsi e garantire una risposta chiara e documentata a tutti i ricorsi
  • creare un canale diretto per segnalare inefficienze.

Al fine di semplificare la pratica di accesso abbiamo anche chiesto di:

  • predisporre moduli precompilati, che contengano tutte le informazioni che l’INPS già possiede e creare un’anagrafica con le nuove informazioni fornite, in modo da non richiederle poi successivamente;
  • evitare duplicazioni nella presentazione delle domande. Attualmente se una lavoratrice presenta domanda di indennità prima del parto, deve poi ripresentarla dopo la nascita del bambino. Sarebbe sufficiente chiedere dopo il parto l’integrazione della domanda con i documenti del bambino.

Solo l’anticipo della maternità può avvenire in tempi brevi.

Poichè il calcolo delle indennità di maternità e malattia è riferito al reddito dichiarato nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo,  l’indennità integrale arriverà successivamente all’invio delle informazioni sull’anno fiscale in corso, che possono essere fornite nel settembre dell’anno successivo.

Come ACTA abbiamo chiesto all’INPS di applicare quanto previsto dal testo unico sulla maternità per le libere professioniste, che nell’art. 79 comma 2 prevede:

L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.

La prestazione economica è pari all’80% della retribuzione “convenzionale”, calcolata con riferimento al reddito medio di riferimento.

Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi.

Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.

La Circolare INPS 93 del 26 maggio 2003 fornisce le indicazioni di calcolo. La circolare dice che:

Il reddito medio di riferimento è pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità (non computando i periodi antecedenti la prima iscrizione alla gestione separata); sarà cioè calcolato dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall’indennità. Detto valore medio sarà applicato a ogni giorno di fruizione dell’indennità. Per i giorni di fruizione dell’indennità che cadono in un anno successivo da quello di riferimento, il reddito medio dovrà essere preventivamente attualizzato all’anno di fruizione, rivalutandolo sulla base dell’indice ISTAT di variazione del costo della vita (…)

Per degli esempi di calcolo vedi la  Circolare INPS 93 del 26 maggio 2003.

Le procedure di calcolo dell’INPS non sono trasparenti. Riceverai una indennità senza sapere esattamente come è stata calcolata. Come ACTA abbiamo chiesto all’INPS di fornire documentazione trasparente del calcolo delle indennità, in modo che ciascuna possa effettuare una pronta verifica di quanto ricevuto.

No, nella Gestione Separata INPS e nel FPLS (ex-ENPALS) non è prevista una indennità minima.   In tutte le altre gestioni (commercianti, artigiane, professioni ordinistiche) invece esiste. ACTA si sta impegnando per ottenerla per tutte le lavoratrici e ha elaborato una proposta specifica.

Mentre per le lavoratrici parasubordinate (lavoratrici a progetto, categorie assimilate e associate in partecipazione) è prevista l’applicazione integrale dell’art. 17 del Decreto 151/2001, che tutela le gravidanze a rischio, per le libere professioniste l’indennità è concessa solo in caso di «gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». Se rientri in questa casistica, dovrai presentare all’INPS il certificato del tuo ginecologo ASL che attesta l’incompatibilità tra il lavoro svolto e il tuo stato di salute e potrai accedere alla maternità anticipata fino a tre mesi dopo il parto. Devi comunque essere iscritta da almeno 3 mesi alla gestione separata INPS.

Devi inviare all’INPS:

  1. una comunicazione con l’astensione anticipata dal lavoro, inviando apposita comunicazione (Facsimile richiesta maternità a rischio – file .DOCX in download) al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
  2. a questa va allegato il certificato del ginecologo, attestante l’incompatibilità fra il lavoro svolto e lo stato di salute. Per non avere problemi, è bene che il certificato sia compilato da un medico ASL!

No, solo le lavoratrici dipendenti hanno diritto a 2 ore giornaliere pagate e coperte sotto il profilo previdenziale sino all’età di 1 anno del proprio figlio o figlia.

Se, come in genere succede, si prevede di ridurre l’attività lavorativa dopo la nascita del figlio, secondo i nostri calcoli, per massimizzare i contributi figurativi, l’astensione obbligatoria dovrebbe partire tra agosto (astensione agosto-dicembre, il computo riguarderà l’anno in corso, ma solo i mesi precedenti l’astensione) e gennaio (astensione gennaio-maggio, il computo riguarderà solo l’anno precedente). Quindi i contributi saranno maggiori se il bimbo nascesse tra la seconda metà settembre e la prima metà di marzo.

Sì, il diritto alla contribuzione figurativa è previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità.