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Congedi parentali

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS (co.co.co. e professionisti/e) possono fruire del congedo parentale.

I congedi parentali riguardano sia le mamme sia i papà. La possibilità di astenersi dal lavoro è per 3 mesi (non trasferibili) per ciascun genitore + altri 3 mesi per uno dei genitori, entro i primi 12 anni di vita del bambino (3+3+3) o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione/affidamento preadottivo. Il limite di 9 mesi alla somma dei congedi dei due genitori si applica anche se uno dei genitori è in un’altra gestione o cassa di previdenza. Il congedo complessivo può essere frazionato in più periodi.

Il diritto al congedo per le iscritte e gli iscritti alla Gestione Separata INPS presuppone:

  • la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo;
  • l’accreditamento di almeno 1 mensilità nei 12 mesi precedenti (se primo anno di vita del bambino si ha comunque diritto se si è avuta l’indennità di maternità obbligatoria);
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • non essere iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionate/i, tenute/i al versamento della contribuzione INPS maggiorata dello 0,72%.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto e può essere presentata con due modalità:

  1. online all’INPS: ci si collega con lo SPID e si digita “congedo parentale” nella barra di ricerca per visualizzare il servizio dedicato
  2. tramite call center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile.

Quanto spetta

Facendo riferimento alla Circolare 137/2007, l’ammontare dell’indennità corrisponde al 30% della retribuzione “convenzionale” (il meccanismo di calcolo è analogo a quello utilizzato per l’indennità di maternità, ma al 30% e non all’80%). Sempre sulla base della circolare 137/2007, i periodi per i quali è corrisposta l’indennità di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.