
ISCRO
A partire dal 2021 i professionisti autonomi iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni pensionistiche hanno diritto all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). La misura dal 2024 è divenuta strutturale.
La legge di bilancio 2024 (Legge 213 30 dicembre 2023) ha reso strutturale ISCRO, l’ammortizzatore sociale per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, dopo aver introdotto alcune modifiche.
Possono accedere all’ISCRO coloro che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda (deve esserci stata una riduzione di almeno il 30%);
Ad esempio, nella presentazione della domanda nel 2025 il reddito del 2024 (ovvero quello che risulta dalla dichiarazione presentata per tale anno) deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo negli anni 2021-2023 - hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a una cifra che viene rivalutata annualmente. Chi presenta domanda nel 2025 deve aver avuto nel 2024 un reddito non superiore 12.648 euro.
- sono titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione previdenziale;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, non beneficiano dell’assegno di inclusione e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
sono esclusi non solo coloro che hanno una pensione, ma anche coloro che versano ad altre gestioni oltre alla Gestione Separata, ad esempio come dipendenti o come lavoratori dello spettacolo).
È invece compatibile con la titolarità di un assegno ordinario di invalidità.
FAQ – Frequently Asked Questions
L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei
due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, ma non può essere inferiore ai 252 euro né superiore a 806,4 euro nel 2025.
Esempio: reddito pari a 6000 euro à Indennità = (6000/2)x25%=750 euro, da erogare per sei mensilità
Reddito pari a 8000 euro à Indennità = (8000/2)x25%= 1000; 806,4 euro per sei mensilità
L’ISCRO NON è esentato dall’imposizione fiscale.
I periodi di indennità NON sono coperti da contributi previdenziali figurativi.
E’ confermato l’obbligo di partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale se attivati.
Dovrai partecipare a corsi di aggiornamento professionale, se saranno avviati.
Sì, se:
- chiudi la partita iva prima di aver ricevuto tutte le indennità
- ricevi una pensione o l’assegno di inclusione
- ti iscrivi ad un’altra gestione previdenziale
Devi presentare la domanda in via telematica all’INPS
Devi andare al sito dell’INPS e procedere con l’autenticazione tramite SPID o carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi
Per permettere la verifica dei requisiti reddituali dovrai autocertificare i tuoi redditi dell’anno precedente la domanda e dei tre anni ad esso anteriori (degli anni 2021-24 se presenti la domanda nel 2025), salvo l’INPS non li abbia già a disposizione.
L’INPS farà i controlli in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Entro il 31 ottobre .
Sì, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento che non ha accettato la tua domanda.
Rispetto al triennio sperimentale 2021-2023, le modifiche introdotte sono:
- ampliamento della platea di riferimento, grazie all’allentamento dei vincoli: il calo del reddito deve essere almeno del 30% e non più del 50%; la partita iva deve essere attiva da 3 anni e non più da 4 anni; la soglia di reddito annuo che esclude la possibilità di ricorso è salita da 8150 euro a 12000 euro;
- è stata ridotta l’aliquota contributiva da 0,51% a 0,35%;
- è stata ridotta l’indennità. Nel 2021 le indennità mensili minime e massime erano rispettivamente 250 euro e 800 euro, poi rivalutate sino a raggiungere nel 275,38 euro e 881,23 euro nel 2023, per tornare, dopo un biennio di inflazione elevata, nel 2024 ai 250 euro e 800 euro iniziali;
- l’indennità in precedenza era esente da tassazione, dal 2024 non lo è più.













