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Il Diritto per i professionisti autonomi

13 Dicembre 2008 Diritti, Lavoro

Il Codice Civile regola il lavoro professionale con gli Articoli 2229-2238, ma si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

Per le professioni intellettuali senza albo valgono le norme che regolano tutto il lavoro autonomo (tipicamente artigiano), ovvero gli Articoli 2222-2228., dove si fa riferimento ai concetti di “esecuzione a regola d’arte” e di “difformità e i vizi occulti dell’opera” tipici del lavoro artigianale, alla possibilità di recesso del committente in mancanza di rispetto dei tempi di consegna, a una definizione del corrispettivo “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”, difficilmente utile per una corretta valutazione di un servizio intellettuale o creativo (quanto tempo ci vuole per ideare uno slogan pubblicitario, per una consulenza organizzativa ecc.?).

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