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equo compenso per professionisti 2021: Acta commenta la proposta di legge

EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI: non è una buona legge

7 Dicembre 2021 Compensi, Diritti, Lavoro, Vita da freelance

Procede l’iter per l’approvazione di una legge per l’equo compenso per i professionisti. Ma non è una buona notizia perché non riguarda tutti i professionisti e perché non ci sono le condizioni per una sua effettiva applicazione.

Come avevamo già scritto qui il luglio scorso sta proseguendo il suo iter parlamentare una legge sull’equo compenso per i professionisti che presenta molte criticità.

Purtroppo da luglio ad oggi le criticità si sono moltiplicate.

EQUO COMPENSO: A CHI SI RIVOLGE?

La prima nota dolente riguarda la platea dei destinatari del provvedimento.

L’articolo 1 del disegno di legge nella sua pur pasticciatissima prima stesura conteneva un riferimento alla legge 81/2017 (cioè il cosiddetto Statuto del Lavoro Autonomo).

Il testo attuale invece utilizza, creando una ulteriore confusione, la legge 4/2013 per definire quali lavoratori autonomi non iscritti ad albi od ordini includere tra i destinatari del diritto all’equo compenso.

Dal punto di vista legislativo il riferimento alla legge 4/2013 è incomprensibile e ingiustificato (o forse è comprensibilissimo pensando all’interesse particulare di alcuni).

Perché utilizzare una legge più vecchia, legata essenzialmente ad aspetti di certificazione e formazione, invece di una legge nata per stabilire proprio i diritti degli autonomi intesi finalmente anch’essi come lavoratori?

Il riferimento alla legge 4 tra l’altro porta all’esclusione di alcune professioni che non ricadono nel perimetro di definizione di questa legge e incoraggia un processo che porterebbe al ritorno alle vecchie corporazioni, mentre sarebbe importante tutelare i lavoratori autonomi in modo unitario e trasversale, a prescindere dalla singola professione svolta.

COME VIENE DEFINITO UN COMPENSO EQUO?

Le premesse sembravano buone: la relazione al disegno di legge esordisce con un richiamo all’articolo 36 della Costituzione (la norma fondamentale che riconosce il diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto) e introduce una definizione di prestazione professionale ampia facendo riferimento all’art. 2230 del secondo il quale sono lavoratori autonomi tutti coloro i quali svolgono “una prestazione d’opera intellettuale”.

Peccato che il testo prosegua poi facendo riferimento a parametri fissati con decreto del Ministero della Giustizia per gli avvocati e dal Ministero dello Sviluppo economico per le altre professioni ordinistiche e per le professioni di cui alla legge 4/2013.

Ma questi parametri esistono solo per gli avvocati e pochi altri e non è chiaro come saranno definiti laddove non esistono.

In pratica: chi non rientra nelle categorie di cui alla legge 4 si trova a poter invocare una norma di principio senza però avere in concreto alcuna tutela pratica.

IN QUALI CASI SI APPLICA L’EQUO COMPENSO?

Il disegno di legge prevede che la norma si applichi ai compensi previsti nei rapporti con:

  • assicurazioni e banche;
  • aziende che abbiano più cinquanta lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • Pubblica Amministrazione e sue partecipate.

In un’ottica di gradualità dell’intervento è ragionevole iniziare con medio-grandi imprese e P.A. Tuttavia ACTA crede che vadano introdotti dei meccanismi che permettano di diffondere i comportamenti rispettosi dell’equo compenso anche nei rapporti con le piccole imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese italiane e per questo stiamo lavorando ad una proposta che possa contribuire a diffondere buone prassi e meccanismi virtuosi.

QUALI STRUMENTI DI TUTELA?

Se un contratto prevede un compenso inferiore a quello considerato equo la clausola che lo prevede può essere dichiarata “nulla” dal Tribunale.

Per i professionisti iscritti ad un ordine o collegio ottenere il pagamento del compenso corretto è possibile grazie a procedure più snelle, ma per chi non è iscritto a un Ordine e non ha alle spalle organizzazioni in grado di sostenerlo nella trafila burocratica (per non parlare dei costi) può essere molto complicato.

Per i professionisti senza ordine o albo questo disegno di legge non propone, né prevede per il futuro, nessuno strumento o mezzo per potersi tutelare legalmente in modo rapido ed efficace.

Ancora una volta lo sguardo del legislatore è rivolto in primo luogo (o esclusivamente) agli ordinisti!

PROBABILMENTE NON CI CREDONO MOLTO NEANCHE LORO…

L’articolo 13 in origine si occupava delle coperture finanziare (quanto e dove attingere risorse). Durante l’ultimo passaggio alla Camera del 13 ottobre 2021 è stato emendato e la copertura attualmente è diventata pari a … zero. La legge sull’equo compenso insomma non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.
Temiamo che questo sia il segnale che tutto rimarrà solo sulla carta, la conferma di quanto sospettavamo fin dall’inizio e cioè che si tratti dell’ennesimo provvedimento di bandiera per mostrare, ma solo a parole, di aver a cuore anche il destino di noi lavoratori autonomi.
Il nostro timore è che se questo progetto diventasse legge, sarà poi molto difficile a breve intervenire nuovamente sul tema.

È invece urgente una legge sull’equo compenso efficace ed estesa a tutti i professionisti autonomi, anche per sfruttare l’opportunità unica offerta dal PNRR e dagli oltre 220 miliardi che esso potrà mettere in circolo, per ridare valore al lavoro con progetti che garantiscano l’equo trattamento di tutti i lavoratori che saranno coinvolti, sia direttamente che nelle catene di subappalto.

Sarebbe davvero un’occasione per utilizzare il PNRR anche per ridurre le disuguaglianze.

 

Se volete approfondire l’argomento

qui trovate il rapporto del Senato con l’iter completo al 28 novembre scorso

qui la pagina nel sito del Senato dedicata al provvedimento di legge

e qui trovate l’analisi tecnica dettagliata del testo di legge fatta da ACTA

 

 

 

Foto di RODNAE Productions da Pexels

ACTA

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EQUO COMPENSO PROFESSIONISTI: non è una buona legge

di ACTA tempo di lettura: 4 min
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