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Nuove "vision" o nuove follie? La CCIAA di Pesaro ritiene obbligatoria l’iscrizione dei professionisti autonomi al Registro Imprese

14 Marzo 2013 Lavoro, Vita da freelance

Sono tempi magri anche per le pur ricche camere di commercio, che registrano, causa crisi, un calo dei diritti annuali versati dalle imprese.
E allora c’è chi, come la Camera di Commercio di Pesaro, usa la fantasia e adotta un’interpretazione nuova, che amplia la definizione di imprenditore, con “una nuova vision del concetto di impresa” , in modo da allargare la platea di coloro che sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese e quindi a versare i diritti annuali.

Sul sito della CCIAA di Pesaro si legge infatti:

Per ridefinire la figura dell’imprenditore e giungere a una nozione d’impresa che contemperi quella delineata in ambito comunitario (e in particolare con la citata Direttiva Servizi 123/2006/CE recepita nell’ordinamento italiano con il d. lvo 59/2010 e suoi successivi decreti attuativi) con quella evolutasi nel tempo in ambito strettamente nazionale, è necessario esaminare gli elementi essenziali contenuti nell’art. 2082 con particolare riferimento al concetto di ATTIVITA’
L’attività è sicuramente l’elemento che più di altri si pone al centro del diritto commerciale infatti la dottrina più autorevole è assolutamente unanime nell’affermare che essa è un FATTO GIURIDICO (non un negozio o un atto), è un insieme di negozi, atti e fatti con la conseguenza che rileva giuridicamente per il solo fatto di esistere.

E ancora, nell’approfondimento sulla nuova “vision”, si legge:

In presenza dei presupposti di fatto che caratterizzano l’impresa ai sensi dell’art. 2082 cc abbiamo un’impresa con la conseguenza che l’imprenditore è il centro di imputazione di quella attività.
Infatti quando una fattispecie si concretizza e cioè ricorrono i presupposti di una certa norma si producono gli effetti giuridici che ricadono nella sfera giuridica del loro centro d’imputazione, l’imprenditore.
La conseguenza pratica che autorevole e condivisa dottrina fa discendere dalle considerazioni di cui sopra è che soggetti come le ONLUS, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni in genere o i mestieri di tutti i tipi anche quelli che comunemente vengono chiamati ATIPICI, CONSULENTI o anche le PARTITE IVA nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all’art. 2082 c.c. si ha un’impresa dal ché consegue che il relativo centro d’imputazione degli interessi è l’imprenditore.

Nell’elenco dei soggetti tenuti all’iscrizione si includono:

i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle “professioni intellettuali ordinistiche” di tutti i tipi anche quelli che comunemente vengono chiamati ATIPICI, CONSULENTI o anche le PARTITE IVA.

Da notare che restano esclusi gli ordinisti, notoriamente ben rappresentati in Parlamento. Ma se è l’attività l’elemento di fatto che caratterizza l’imprenditore, perché ad esempio deve essere considerato tale un informatico e non un ingegnere informatico, se svolgono esattamente la stessa attività di consulente informatico?
Pura follia!

Ringraziamo Cristina Ortolani per averci segnalato la notizia tramite la nostra pagina Facebook.

ACTA

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3 Commenti

  1. me

    Reply

    Ormai è incredibile….non sanno più come fottere.
    Chiunque sia costretto a tenere una partita iva deve farsi artigiano o commerciante.
    Del resto se un “professionista intellettuale non ordinistrico” deve considerarsi imprenditore ai fini dell’iscrizione non si capisce perchè non possa considerarsi artigiano o commerciante anche per il resto”.

    14 Mar 2013
  2. Milo

    Reply

    Vogliamo parlare dell’obbligo di POS anche per i lavoratori autonomi e professionisti dal 1 gennaio 2014?

    http://www.assotrattenimento.it/2012/11/pagamento-professionisti-dal-1-gennaio-2014-pagamenti-con-bancomat-e-carte-di-credito/

    Per non parlare, per gli ordinisti, dell’obbligo di assicurazione e di formazione continua (a pagamento!).

    E intanto a Cipro, per restare in Europa, fanno il prelievo forzoso dai conti correnti, e ‘nessuno’ ne parla:

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/16/cipro-accordo-su-piano-salvataggio-prelievo-forzoso-sui-conti-dei-cittadini/532440/

    17 Mar 2013
  3. Agnès Levillayer

    Reply

    Un po’ troppo facile far passare i lavoratori autonomi definiti dall’art. 2222 del codice civile per degli imprenditori definiti dal l’art. 2082.
    Il secondo è caratterizzato dal fatto di organizzare il lavoro altrui ed il capitale cioè i fattori della produzione: l’etero-organizzazione
    non deve mancare per l’esistenza di una “impresa”.
    Tanti specialisti del diritto hanno sempre affermato che si distingue l’impresa individuale dal lavoratore autonomo dalla prevalenza o meno di una organizzazione di lavoro di altri o di capitale sul proprio lavoro individuale quindi credo che non sta in piedi questa richiesta da parte di una CCIAA

    21 Mar 2013

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