Sono tempi magri anche per le pur ricche camere di commercio, che registrano, causa crisi, un calo dei diritti annuali versati dalle imprese.
E allora c’è chi, come la Camera di Commercio di Pesaro, usa la fantasia e adotta un’interpretazione nuova, che amplia la definizione di imprenditore, con “una nuova vision del concetto di impresa” , in modo da allargare la platea di coloro che sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese e quindi a versare i diritti annuali.

Sul sito della CCIAA di Pesaro si legge infatti:

Per ridefinire la figura dell’imprenditore e giungere a una nozione d’impresa che contemperi quella delineata in ambito comunitario (e in particolare con la citata Direttiva Servizi 123/2006/CE recepita nell’ordinamento italiano con il d. lvo 59/2010 e suoi successivi decreti attuativi) con quella evolutasi nel tempo in ambito strettamente nazionale, è necessario esaminare gli elementi essenziali contenuti nell’art. 2082 con particolare riferimento al concetto di ATTIVITA’
L’attività è sicuramente l’elemento che più di altri si pone al centro del diritto commerciale infatti la dottrina più autorevole è assolutamente unanime nell’affermare che essa è un FATTO GIURIDICO (non un negozio o un atto), è un insieme di negozi, atti e fatti con la conseguenza che rileva giuridicamente per il solo fatto di esistere.

E ancora, nell’approfondimento sulla nuova “vision”, si legge:

In presenza dei presupposti di fatto che caratterizzano l’impresa ai sensi dell’art. 2082 cc abbiamo un’impresa con la conseguenza che l’imprenditore è il centro di imputazione di quella attività.
Infatti quando una fattispecie si concretizza e cioè ricorrono i presupposti di una certa norma si producono gli effetti giuridici che ricadono nella sfera giuridica del loro centro d’imputazione, l’imprenditore.
La conseguenza pratica che autorevole e condivisa dottrina fa discendere dalle considerazioni di cui sopra è che soggetti come le ONLUS, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni in genere o i mestieri di tutti i tipi anche quelli che comunemente vengono chiamati ATIPICI, CONSULENTI o anche le PARTITE IVA nel momento in cui svolgono una attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all’art. 2082 c.c. si ha un’impresa dal ché consegue che il relativo centro d’imputazione degli interessi è l’imprenditore.

Nell’elenco dei soggetti tenuti all’iscrizione si includono:

i mestieri e le attività professionali non riconducibili alle “professioni intellettuali ordinistiche” di tutti i tipi anche quelli che comunemente vengono chiamati ATIPICI, CONSULENTI o anche le PARTITE IVA.

Da notare che restano esclusi gli ordinisti, notoriamente ben rappresentati in Parlamento. Ma se è l’attività l’elemento di fatto che caratterizza l’imprenditore, perché ad esempio deve essere considerato tale un informatico e non un ingegnere informatico, se svolgono esattamente la stessa attività di consulente informatico?
Pura follia!

Ringraziamo Cristina Ortolani per averci segnalato la notizia tramite la nostra pagina Facebook.

3 Commenti

  • me

    Ormai è incredibile….non sanno più come fottere.
    Chiunque sia costretto a tenere una partita iva deve farsi artigiano o commerciante.
    Del resto se un “professionista intellettuale non ordinistrico” deve considerarsi imprenditore ai fini dell’iscrizione non si capisce perchè non possa considerarsi artigiano o commerciante anche per il resto”.

  • Milo

    Vogliamo parlare dell’obbligo di POS anche per i lavoratori autonomi e professionisti dal 1 gennaio 2014?

    http://www.assotrattenimento.it/2012/11/pagamento-professionisti-dal-1-gennaio-2014-pagamenti-con-bancomat-e-carte-di-credito/

    Per non parlare, per gli ordinisti, dell’obbligo di assicurazione e di formazione continua (a pagamento!).

    E intanto a Cipro, per restare in Europa, fanno il prelievo forzoso dai conti correnti, e ‘nessuno’ ne parla:

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/16/cipro-accordo-su-piano-salvataggio-prelievo-forzoso-sui-conti-dei-cittadini/532440/

  • Agnès Levillayer

    Un po’ troppo facile far passare i lavoratori autonomi definiti dall’art. 2222 del codice civile per degli imprenditori definiti dal l’art. 2082.
    Il secondo è caratterizzato dal fatto di organizzare il lavoro altrui ed il capitale cioè i fattori della produzione: l’etero-organizzazione
    non deve mancare per l’esistenza di una “impresa”.
    Tanti specialisti del diritto hanno sempre affermato che si distingue l’impresa individuale dal lavoratore autonomo dalla prevalenza o meno di una organizzazione di lavoro di altri o di capitale sul proprio lavoro individuale quindi credo che non sta in piedi questa richiesta da parte di una CCIAA

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