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Il nuovo riscatto laurea: una simpatica novità

9 Maggio 2019 Previdenza

Nell’ambito dell’ennesima mini-riforma dell’impianto previdenziale, che, con l’introduzione (anche se temporanea) di “quota 100”, sposta per l’ennesima volta sulle generazioni più giovani il costo di una misura dallo sgradevole sentore di regalia elettorale, è da segnalare invece positivamente la nuova forma di riscatto agevolato degli anni di laurea.

La nuova possibilità di riscatto va, a nostro avviso, nella giusta direzione, in una logica premiale di chi ha voluto investire anni del proprio tempo in una formazione universitaria, a beneficio della crescita generalizzata delle competenze nel nostro paese.

Il “nuovo riscatto agevolato” consente infatti di ridurre l’onere di riscatto richiesto fino a ieri per vedersi riconoscere, sia ai fini dell’anzianità contributiva, sia del montante contributivo e quindi dell’importo della futura pensione, gli anni di studio universitario (terminati con il “pezzo di carta” in mano).

Il nuovo onere, uguale per tutti gli iscritti all’INPS (le nuove regole non valgono per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionali) e indifferente al reddito del richiedente, è pari, in caso di richiesta effettuata nel 2019, a € 5.239,74 per ogni anno di riscatto richiesto.

Tale onere è rateizzabile in rate mensili senza applicazione di interessi, per un periodo massimo di 10 anni.

Facciamo un esempio: per riscattare un corso di studi magistrale di 5 anni, in caso di rateazione decennale, sarebbe necessario prevedere un esborso di € 218, 32 al mese per 120 mensilità.

Il vantaggio rispetto alle regole previgenti sta dunque nel fatto che l’onere richiesto non è più in funzione del reddito ma è fisso per ogni contribuente; più il reddito lordo si allontana verso l’alto dal minimale previsto per gli artigiani e commercianti (€ 15.878 nel 2019), maggiore è la convenienza rispetto a ieri.

Certo, il tutto a due importanti condizioni:

  • gli anni di studio devono essere stati condotti a partire dal 1.1.1996 (ahinoi nessuna novità per chi ha terminato gli studi prima di quella data)
  • non si possono riscattare anni di studio già coperti da contribuzione obbligatoria per redditi da lavoro (nulla cambia anche su questo fronte, a discapito degli studenti-lavoratori)

Un’importante nota finale riguarda la fiscalità: l’onere di riscatto è deducibile dal reddito (consente insomma l’abbattimento del reddito imponibile ai fini IRPEF, generando un rilevante risparmio di imposta) e secondo un’accreditata interpretazione (sposata anche dall’Esperto Risponde del Sole 24 ore) la deducibilità è riconosciuta anche a favore delle partite IVA che hanno scelto il regime fiscale forfettario. Su quest’ultimo aspetto, ad ogni modo, vi suggeriamo di interpellare il vostro commercialista.

Mico Imperiali

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di Mico Imperiali tempo di lettura: 2 min
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