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Ristori, aiuti e aiutini per i freelance

13 Novembre 2020 News

L’articolo è stato aggiornato il 2 dicembre con le misure previste nel Dl 154/2020 “Ristori-ter” e nel Dl 157/2020 “Ristori-quater”.

Contributi a fondo perduto, proroghe dei versamenti, crediti d’imposta e indennità. Una panoramica dei provvedimenti che riguardano i freelance negli ultimi decreti del Governo

Nel Decreto Agosto (Dl 104/2020), Decreto Ristori (Dl 137/2020), Ristori-bis (Dl 149/2020), Ristori-ter (Dl 154/2020) e Ristori-quater (Dl 157/2020) varati dal governo vi sono alcune misure che coinvolgono anche i freelance. Non tutte le disposizioni sono definitive: potrebbero esserci modifiche nelle conversioni in legge e precisazioni nelle modalità attuative. Ma vediamo qual è la situazione ad oggi.

Le misure previste sono:

  1. Contributi a fondo perduto per molte attività economiche, inclusi i freelance.
  2. Proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Irpef, Ires e Irap per le attività economiche che hanno subito una contrazione del fatturato.
  3. Un’indennità (tra gli 800 e i 1000 euro) per gli iscritti al Fondo dello spettacolo, ai collaboratori sportivi e autonomi senza partita Iva.
  4. Crediti d’imposta sui canoni di locazione non ad uso abitativo o abolizione della seconda rata Imu che interessa chi ha un ufficio.

I contributi a fondo perduto

A chi sono rivolti i contributi a fondo perduto

Alle attività economiche (imprese e partita Iva professionali), che rispettano le seguenti condizioni:

a) Con partita Iva attiva al 25.10.2020.
b) Che rientrano nei codici Ateco indicati nell’Allegato 1 (Dl 149/2020) e nella sua successiva integrazione (Dl 157/2020). Si tratta in maggioranza di imprese del commercio, turismo, ristorazione, sport e spettacolo. Tra queste vi sono anche alcune attività da freelance (agenti nello sport e nello spettacolo, guide e accompagnatori turistici, altra formazione culturale, attività nel campo della recitazione, altre attività artistiche e culturali, altre rappresentazioni artistiche, altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, attività di fotoreporter, altre attività di riprese fotografiche, traduzione e interpretariato).
In aggiunta, per le zone arancioni e rosse, sono incluse le attività individuate attraverso i codici Ateco indicati nell’Allegato 2 (Dl 149/2020).
c) Se il fatturato di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019.
d) In alternativa al punto c), se l’attività è stata avviata dal 1 gennaio 2019 (anche in assenza di un calo di fatturato).

Come sono erogati i contributi a fondo perduto

I soggetti che hanno già ricevuto il contributo di cui all’art. 25 del Dl 34/2020  riceveranno automaticamente un nuovo accreditamento sul conto corrente bancario o postale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo dovranno invece presentare un’apposita domanda, per la quale al momento non è ancora stata definita la procedura.

Quanto riceveranno con i contributi a fondo perduto

L’ammontare del contributo è legato all’attività esercitata (Ateco) e all’ammontare del calo del fatturato.

Proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Irpef, Ires e Irap

Attenzione: non è citata la proroga dell’Inps, ma abbiamo chiesto delucidazioni in merito, vi terremo aggiornati.

Chi potrà usufruire della proroga dei versamenti fiscali

Tutte le attività economiche che soddisfano le seguenti condizioni:

a) soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione.
b) Che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto al 2019, oppure, anche se non c’è stata una riduzione del fatturato, se operanti nelle zone arancioni o rosse e nei settori ricadenti negli Ateco riportati negli Allegati 1 e 2 .

Crediti d’imposta sui canoni di locazione non ad uso abitativo o abolizione della seconda rata Imu

A chi è rivolta la misura

A chi dispone di un immobile, in affitto o di proprietà, ad uso non abitativo o promiscuo e non dispone di altri immobili adibiti alla professione nello stesso comune e

1)   per i mesi  marzo, aprile, maggio, giugno ha registrato per ciascun mese un calo di fatturato di almeno il 50% (si può avere accesso alla misura per tutto il periodo o solo per i mesi in cui il fatturato è diminuito del 50% o più);

2)    per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ha esercitato una delle attività definite nell’Allegato 1(indipendentemente dal calo dei ricavi).

Il contenuto della misura

I beneficiari con immobile in affitto possono usufruire di un credito di imposta pari al 60% (30% se immobile ad uso promiscuo) del canone di locazione.
I beneficiari con immobile di proprietà, la cui attività esercitata è definita nell’Allegato 1, otterranno la cancellazione della seconda rata Imu.

Le indennità

A chi sono rivolte le indennità (con riferimento ai lavoratori non dipendenti)

  1. Lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva [1] iscritti alla Gestione Separata Inps.
  2. Incaricati alle vendite a domicilio [2].
  3. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo [3].
  4. Collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Quanto riceveranno con le indennità

Le indennità saranno erogate dagli stessi soggetti che hanno erogato i precedenti bonus per altre due mensilità.

I soggetti 1-3 riceveranno dall’Inps 1.000 euro; i soggetti 4 (collaboratori sportivi) riceveranno 800 euro da Sport e salute Spa.

 

 

________________________________________

[1] Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
[2] Di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
[3] Con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 

ACTA

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1 Commenti

  1. Daniela Fregosi

    Reply

    Occhio ai Codici Ateco che avete. Devono essere presenti nell’Allegato 1 o 2, altrimenti ciccia. Ciccia anche se avete un Codice Ateco compreso nell’elenco ma magari è secondario (il codice Ateco primario non è invece nell’elenco). Insomma anche questa volta il rischio è che vada di “fortuna” come gli aiuti in primavera…

    22 Nov 2020

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