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Arriva l'IVA per cassa!

28 Aprile 2009 Fisco, Lavoro

Da oggi – 28 aprile 2009 – l’IVA può essere versata per cassa, cioè dopo avere effettivamente incassato la fattura. Il testo del ”DECRETO 26 marzo 2009 – Pagamento dell’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo” è da ieri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 96 del 27 Aprile 2009.

Il decreto del Ministero dell’Economia autorizza i soggetti con volume d’affari non superiore a 200.000 euro a differire, fino a pagamento avvenuto, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

In attuazione della norma contenuta nel Decreto Legge cosiddetto “anticrisi” (D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito nella Legge 28.01.2009 n. 2 articolo 7 ) è arrivata in data 16 marzo 2009 l’autorizzazione con nota 24280 della Commissione Europea Direzione Generale Taxud che ha chiarito che l’articolo 66 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti regole che prevedano, per specifiche operazioni, l’esigibilità differita dell’imposta, ed è stato pubblicato in data 26 marzo 2009 il Decreto attuativo in materia di Iva per cassa pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2009.

La nuova disciplina trova applicazione da oggi 28 aprile 2009 per i soggetti con un volume d’affari non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila). Viene pertanto concessa la possibilità ai soggetti con un volume d’affari inferiore di emettere la fattura e di versare l’IVA soltanto dopo aver ricevuto il pagamento.

La fatturazione deve essere rivolta a clienti soggetti passivi d’imposta (pertanto il suddetto regime non è applicabile nella fatturazione effettuata nei confronti dei privati). Anche i soggetti che ricevono la fattura da parte dei soggetti che beneficiano di questa norma saranno obbligati a posticipare la detrazione dell’IVA al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale della fattura.

L’IVA in tutti i casi deve essere versata dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, anche se il pagamento non è stato effettuato. Unico caso in cui può essere differito oltre l’anno il versamento è quello in cui prima dello scadere dell’anno il cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di aver effettuato il pagamento.

Il beneficio non è obbligatorio ma facoltativo e può essere utilizzato per ogni singola operazione effettuata.

E’ indispensabile indicare in fattura con il richiamo della norma che si tratta di “operazione con iva ad esigibilità differita ai sensi dell’ art. 7 d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009“.

Qualora per dimenticanza e/o errore non si indicasse alcun riferimento in fattura si applicano le regole ordinarie dell’IVA. Restano escluse dal regime “IVA per cassa” le operazioni:

  • nei confronti dei privati;
  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
  • operazioni in reverse charge.

Si ricorda che a fronte di pagamenti/incassi frazionati la detraibilità/esigibilità dell’imposta si verifica “pro quota” al momento di ciascun pagamento/incasso.

Da ultimo si ricorda che l’esigibiltà dell’IVA prevista dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni (fatturazione riguardante la cessione di determinati prodotti farmaceutici, la fatturazione allo Stato, Enti Pubblici Territoriali, C.C.I.A.A., Università, A.S.L., Enti Ospedalieri, Enti Pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, Enti Pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza) non subisce modifiche né variazioni e pertanto l’esigibilità dell’IVA rimane subordinata all’incasso che può avvenire anche oltre l’anno dall’emissione della fattura. Per il suddetto regime non sussiste il vincolo temporale dell’anno introdotto dal regime dell’IVA per cassa.

Si leggano a proposito anche gli approfondimenti pubblicati sul Sole 24 Ore: 1, 2, 3, 4.

ACTA

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2 Commenti

  1. daniela

    Reply

    buonasera,
    mi sapreste dire se la vostra associazione può assistere anche me che sono a Roma?
    grazie anticipatamente della Vs cordiale visione.

    31 Gen 2011
  2. ACTA

    Reply

    Dipende dal problema:-)

    Non ci sono difficoltà x Roma nei limiti di richieste o questioni che si possono eventualmente evadere anche per posta elettronica..

    In alternativa c’è un gruppo ACTA di Roma e se lo desidera possiamo metterla in contatto.

    Per ulteriori precisazioni, può usare il modulo nell’area CHI SIAMO > CONTATTI.
    Grazie.

    31 Gen 2011

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Arriva l'IVA per cassa!

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