DDL 1146-B: un’arma a doppio taglio
25 Settembre 2025 Compensi, Diritti, Diritto d'autore, Intelligenza artificiale, Lavoro, Parlamento, Unione europea
Il DDL 1146-B , approvato la settimana scorsa dal Senato, all’art. 25 prevede un’importante modifica della normativa italiana vigente sul diritto d’autore, inserendovi un riferimento esplicito all’impiego degli strumenti d’intelligenza artificiale. A partire da quando il DDL 1146-B sarà pubblicato, l’art. 1, comma 1, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sarà modificato come segue: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».
Il DDL in questione, che nasce dalla volontà di aggiornare la normativa italiana vigente alla luce del Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024, per chi lavora in ambito creativo appare un’arma a doppio taglio.
Da un lato, infatti, l’aggiornamento della normativa esplicita il fatto che, di per sé, l’impiego – o, come spesso capita nel caso, ad esempio, delle traduzioni multimediali, l’imposizione – di strumenti di intelligenza artificiale non fa venire meno i diritti d’autore.
Dall’altro, trattandosi comunque di una legge quadro, il DDL non entra nel dettaglio, quindi non traccia una distinzione chiara e funzionale tra prodotti autoriali e prodotti automatizzati. Di conseguenza, non serve a evitare che soggetti come le agenzie di traduzioni multimediali, gli studi di doppiaggio, ma in prospettiva anche le case editrici e altre committenze usino l’automazione parziale del lavoro come giustificazione non solo per abbassare ulteriormente i compensi di chi collabora con loro, ma anche per accaparrarsi i relativi diritti d’autore.
Occorre stabilire al più presto, in modo chiaro e inequivocabile, come distinguere in pratica tra prodotti autoriali e prodotti automatizzati, affinché un aggiornamento della normativa che, in teoria, servirebbe ad aiutare chi lavora in ambito creativo non finisca invece per essere penalizzante.
GC per ACTA


















2 Commenti
Ugo Testoni
ReplyGiovanni, mi sembra di capire che siamo al bivio: la legge apre entrambe le strade. I diritti d’autore possono andare a favore di chi traduce (ti chiedo: questo oggi avviene, in che misura?). Oppure della struttura che gestisce la traduzione, con IA e supervisione umana: con il risultato di rafforzare ulteriormente il suo potere.
Ma la domanda che faccio è più ampia: la difesa del diritto d’autore è il baricentro? oppure è la difesa delle tariffe? O lo sono entrambe?
Giovanni Campanella
ReplyCiao Ugo, grazie per le domande. Al diritto d’autore nella traduzione multimediale abbiamo dedicato una serie di webinar, nel marzo 2024, che rispondono anche a ciò che mi chiedi. Puoi trovare la trascrizione della prima puntata al link seguente: https://www.actainrete.it/2024/03/25/il-diritto-dautore-nella-traduzione-multimediale-1-normativa.