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Domani al voto maxiemendamenti al DDL Lavoro

29 Maggio 2012 Lavoro

Domani al Senato saranno votati alcuni emendamenti al DDL Lavoro. Purtroppo non è previsto nessun emendamento all’articolo 36 (aumento contributi), mentre ce ne sono alcuni relativi all’articolo 9 (“false” partite IVA). Di seguito sono state evidenziate in corsivo le parti che potrebbero essere cancellate e in grassetto le parti nuove , in modo da poter leggere come potrebbe cambiare tale articolo.

Art. 9. (Altre prestazioni lavorative rese in regime di
lavoro autonomo)
1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, dopo
l’articolo 69 e` aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis. – (Altre prestazioni lavorative
rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le
prestazioni lavorative rese da persona titolare
di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto sono considerate, salvo che
sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, qualora ricorrano almeno
due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata
complessivamente superiore a sei mesi
nell’arco dell’anno solare;

a) che la collaborazione abbia una durata
complessivamente superiore a otto mesi
nell’arco dell’anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu` soggetti
riconducibili al medesimo centro d’imputazione
di interessi, costituisca piu` del 75
per cento dei corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell’arco dello
stesso anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu` soggetti
riconducibili al medesimo centro d’imputazione
di interessi, costituisca piu` del 80
per cento dei corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell’arco dello
stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una
postazione di lavoro presso una delle sedi del
committente.

c) che il collaboratore disponga di una
postazione fissa di lavoro presso una delle
sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non
opera qualora la prestazione lavorativa
presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche
di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita` tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate
nell’esercizio concreto di attivita`;
b) sia svolta da soggetto titolare di un
reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile
ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non
opera altresı` con riferimento alle prestazioni
lavorative svolte nell’esercizio di
attivita` professionali per le quali l’ordinamento
richiede l’iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati
e detta specifici requisiti e condizioni. Alla
ricognizione delle predette attivita` si
provvede con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare,
in fase di prima applicazione, entro tre
mesi dalla data di entra in vigore della
presente disposizione, sentite le parti sociali.

2. La presunzione di cui al comma 1, che
determina l’integrale applicazione della disciplina
di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si
applica ai rapporti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Per i rapporti in corso a tale
data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti,
le predette disposizioni si applicano
decorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.

3. Quando la prestazione lavorativa di cui
al comma 1 si configura come collaborazione
coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall’obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono a carico per due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore,
il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei
confronti del committente».

2. La disposizione di cui alla prima parte
del primo periodo del comma 3 dell’articolo
61 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione
dal campo di applicazione del capo I del titolo
VII del medesimo decreto riguarda le
sole collaborazioni coordinate e continuative
il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita` professionali intellettuali per l’esercizio
delle quali e` necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali. In caso contrario,
l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e` circostanza idonea di per se´ a
determinare l’esclusione dal campo di applicazione
del suddetto capo I del titolo VII.

2. La disposizione concernente le professioni
intellettuali per l’esercizio delle
quali e` necessaria l’iscrizione in albi professionali,
di cui al primo periodo del comma
3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso
che l’esclusione dal campo di applicazione
del capo I del titolo VII del medesimo decreto
riguarda le sole collaborazioni coordinate e
continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita` professionali intellettuali
per l’esercizio delle quali e` necessaria
l’iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l’iscrizione del collaboratore
ad albi professionali non e` circostanza idonea
di per se´ a determinare l’esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del
titolo VII.

Amministratore del Sistema

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5 Commenti

  1. Anonimo codardo

    Reply

    Ma ci rendiamo conto che saremo tutti quanti ricattibili?

    29 Mag 2012
  2. Davide

    Reply

    Bello vedere che il governo ascolta.
    Credo che l’unica soluzione sia non stare in Italia, è inutile combattere. Qui chi lavora è sempre preso a calci dallo stato, che è forte con i deboli e debole con i forti. E’ stato cosi su tutte le riforme, inutile pensare che potesse cambiare qualcosa su questa.
    Personalmente ribalterò tutti gli aumenti al mio committente, e se questo non venisse accettato mi muovo per cercare di lavorare fuori.

    31 Mag 2012
  3. patrizia

    Reply

    E’ l’ennesima volta che si intravede uno spiraglio di posibilità di una vita diversa,e il tutto viene ovviamente invalidato dai nostri governanti,perchè non ce lo scordiamo un ” governo”ancora esiste e decide per noi.Monti,uomo delle banche per farci digerire la” riforma delle pensioni,ci ha illuso con le sue false riforme;liberalizzazioni,partite IVA, ma guarda caso non le ha varate come ha fatto con la riforma pensioni,l’ha inviata ha chi non ha nessun interesse ad approvarla,anzi……Su questo e su l’aumento imps ed irpef,dobbiamo far sentire che esistiamo,e quì anche ACTA decide del suo futuro,cosa vogliamo fare? Mandare ancora una volta un rappresentante a parlare col sottosegretario o coooosa!!!!!!

    10 Giu 2012

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Domani al voto maxiemendamenti al DDL Lavoro

di Amministratore del Sistema tempo di lettura: 3 min
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