Articoli etichettati con il TAG "Regime dei contribuenti minimi"
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Come noto il Regime dei Contribuenti Minimi è stato modificato a metà dello scorso anno (art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella Legge 15.7.2011 n. 111), ma alcune regole del nuovo regime sono diventate chiare solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative dell’Agenzia delle Entrate, contenute in due provvedimenti del 22 dicembre 2012.
Il nuovo regime, denominato “Il Regime dei Nuovi Contribuenti Minimi” é molto più favorevole del precedente (aliquota sostitutiva di Irpef e addizionali locali al 5% anziché al 20%), ma con ambito di applicazione decisamente più ristretto.
Infatti si applica solo alle attività :
- avviate successivamente al 31.12.2007;
- con carattere di novità (cioè in discontinuità con l’attività lavorativa svolta in precedenza)
- per un massimo di 5 anni o sino al compimento del 35mo anno di età del lavoratore autonomo.
Diversamente da quanto si era inizialmente capito, il regime non è limitato agli under 35 anni, mentre si conferma che può essere utilizzato solo per le nuove iniziative. Una misura che ha gettato nello sconforto molti dei nostri iscritti, che ne non potranno più usufruirne.
Per essi segnaliamo che, se hanno mantenuto le condizioni per rientrare nel vecchio regime, sono previste alcune agevolazioni, contenute nel Regime Agevolato per gli “Ex Contribuenti minimi” (che fantasia!). Esse prevedono l’esenzione dall’IRAP e alcune semplificazioni.
Tutte le novità introdotte dal DL 98/2011 trovano applicazione a partire dall’1.1.2012.
Per maggiori dettagli si veda la pagina di Acta FISCO, nella sezione Domande e Risposte.
Autore: ACTA
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Un 37enne che ha aperto la partita IVA nel 2011 rientra nel regime dei nuovi minimi?
E’ quanto si è chiesto un professionista e che per questo ha interpellato l’Agenzia delle Entrate. E l‘ha fatto due volte: la prima volta rivolgendosi ad un’Agenzia locale, la seconda al canale telematico.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate locale è stata:
2012, 2013, 2014 e 2015 PIVA ingresso nel regime dei “nuovi minimi”
dal 2016 uscita dal regime dei “nuovi minimi”
Questa interpretazione è coerente con quanto riportato da una parte della stampa (si vedano l’articolo Rivoluzione per i contribuenti minimi e la rubrica l’esperto risponde, sempre sul sole 24 ore)
Il canale telematico non ha però confermato, come si può leggere di seguito
Autore: ACTA
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Il nuovo forfettone nella versione ridotta e corretta è stato sbandierato come una misura a favore dell’imprenditorialità giovanile o delle giovani imprese. Ma non è così.
L’imprenditorialità presuppone la capacità di assumersi rischi e realizzare investimenti e da sempre è considerata una risorsa importante per creare ricchezza e occupazione.
La misura del forfettone (come già il precedente regime dei contribuenti minimi) non può essere considerata a favore dell’imprenditorialità perchè non si applica se si verificano le condizioni auspicate in un’attività realmente imprenditoriale. L’agevolazione infatti decade se:
- gli investimenti superano i 15.000 euro in un triennio (la misura sarebbe limitante anche se fosse riferita ad un anno),
- l’imponibile supera i 30.000 euro l’anno,
- si assumono dei dipendenti o ci si avvale di collaboratori.
In definitiva saranno fortemente agevolate (l’aliquota al 5% è uno sconto consistente anche rispetto all’aliquota ordinaria minima, pari al 23%) attività nuove a patto che non richiedano investimenti, che non creino altra occupazione, che rendano poco e non crescano! Facile prevedere che molte di queste saranno destinate a chiudere quando non ci saranno più le agevolazioni.
Ce n’era bisogno?
Autore: Anna Soru
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Si delineano con maggiore chiarezza le trasformazioni del regime dei contribuenti minimi.
Diventa molto più favorevole per i primi 5 anni di attività, mentre non è più interessante per chi lavora da più tempo.
Il regime, come prima, interessa chi rispetta i vincoli di fatturato non superiore ai 30.000, investimenti in beni strumentali nel corso del triennio precedente non superiori a 15mila euro, assenza di dipendenti e collaboratori stabili.
Esso diventa molto più vantaggioso per chi avvierà una nuova attività o ha un’attività avviata dopo il 31.12.2007. Per loro l’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali locali sarà del 5% e non più del 20%.
Per chi invece rientra nei vecchi criteri ma l’avvio dell’attività risale a prima del 31.12.2007, si perde il vantaggio fiscale legato all’aliquota sostitutiva e l’esclusione dagli studi di settore. Resta in vita l’esonero dall’IRAP, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e dalle liquidazioni periodiche dell’IVA (ma non dalla dichiarazione IVA).
Dare una mano a chi avvia un’attività è sicuramente utile, ma i problemi non finiscono dopo tre o cinque anni, non c’è un percorso lineare e crescente, che dopo qualche accidente iniziale, garantisce un futuro prospero e radioso. Finiti i cinque anni di cedolare secca al 5%, di fronte ad un’imposizione drasticamente più alta (l’aliquota minima è il 23%, quella marginale sopra i 28.000 euro è il 38%) molti non avranno altra via che chiudere…
Autore: ACTA
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La morte del forfettone
In un articolo sul Corriere della Sera che inizia in prima pagina dal titolo “Le partite Iva e il rischio di tasse più alte”, Dario Di Vico ben interpreta le nostre reazioni sulla manovra finanziaria.
Scrive infatti:
Prima un sospiro di sollievo e poi invece giù con la calcolatrice a fare i conti.
Lo stato d’animo delle partite Iva di fronte alla manovra di rientro dal debito è altalenante. Il rischio che i contributi previdenziali obbligatori da versare alla gestione separata dell’Inps passassero in una notte dal 26 al 33% ha fatto tremare consulenti e altri professionisti con partita Iva. La norma è stata presa in seria considerazione dalle strutture ministeriali incaricate di preparare “i tagli” ma poi fortunatamente è stata derubricata. E ora però l’attenzione e le preoccupazioni delle partite Iva si è spostata sulla “morte del forfettone”.
…
Con il decreto Tremonti il forfettone salta o meglio cambia pelle: scende drasticamente al 5% ma solo per coloro i quali hanno iniziato l’attività negli ultimi cinque anni o vorranno iniziarla adesso . (In un primo tempo era stato previsto anche un limite anagrafico, 35 anni, che è stato eliminato nella stesura finale)
Riporta poi stime ACTA sull’aumento della pressione fiscale che ne potrà derivare (+6-9% per chi ha un imponibile tra i 20 e i 30.000 euro) e dà voce al nostro timore che l’aumento dei contributi possa essere solo rinviato.
Siamo sempre sul chi vive – dice Anna Soru, presidente di Acta – La tentazione di far cassa con i nostri redditi è ricorrente, i sindacati confederali sono favorevoli in linea di principio e, visto che non abbiamo lobby che ci difendono, già oggi paghiamo dieci punti in più dei professionisti tutelati da Ordini.
Autore: ACTA
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Una delle misure della manovra che colpirà maggiormente i professionisti autonomi è la restrizione del regime forfetario dei contribuenti minimi ai giovani con meno di 35 anni e senza precedenti esperienze autonome. Una misura che potrà avere un impatto decisamente positivo per il bilancio statale, se si considera che:
- i contribuenti minimi sono molto numerosi, ben 627.322 (4-5 volte più di quanto rilevato nei precedenti regimi agevolati “di successo”)
- circa il 70% ha più di 35 anni e quindi l’area di esclusione è molto ampia.
Come abbiamo più volte sottolineato in questo sito, è un regime che ha anche conseguenze inique o inopportune, sicuramente da migliorare o sostituire, ma non da eliminare tout court, soprattutto in un periodo già così difficile.
Autore: Anna Soru












