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Articoli etichettati con il TAG "IVA"

Calendario, Eventi, Formazione »

| 19 gennaio 2011 | 4 COMMENTI | LETTO: 1.090 VOLTE | SHORT URL |
feb ’11
8
09:00

Alberto Acciaro

Ricordati: martedì 8 febbraio dalle 9 alle 13 ci sarà il corso tenuto dal commercialista di ACTA Alberto Acciaro. Potrai chiarire tutti i dubbi su imposte e contributi e aggiornarti sulle novità per il 2011.

In questa pagina troverai tutte le indicazioni su come iscriverti, gli argomenti trattati e altri dettagli.

Le iscrizioni restano aperte fino al 31 gennaio.
Non perdere l’occasione, iscriviti!


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Condividi Invia per E-mailStampaCrea PDF Autore: Cristina Zanni

Fisco, IRAP »

| 21 febbraio 2010 | LASCIA UN COMMENTO | LETTO: 1.460 VOLTE | SHORT URL |

 Giorno, mese, Tassa/Contributo, Note

16 marzo IVA versamento IVA dovuta in base a dichiarazione annuale (IV TRIM 09) 
       
17 maggio * IVA versamento IVA trimestrale ( I TRIM 10)
       
16 giugno IRPEF + INPS (Modello Unico) saldo imposte e contributi reddito 2009 e  prima rata di acconto reddito 2010
       
16 giugno ICI pagamento prima o unica rata
       
16 luglio IRPEF + INPS (Modello Unico) saldo imposte e contributi reddito 2009 e  prima rata di acconto reddito 2010 con maggiorazione dello 0,4%
       
2 agosto  * ICI presentazione dichiarzione ICI anno 2009 e presentazione dichiarazione dei redditi 2009
       
2 agosto * IRPEF + INPS (Modello Unico) presentazione in via telematica del modello unico 
       
16 agosto IVA versamento IVA trimestrale ( II TRIM 10)
       
30 settembre IVA Presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA
       
16 novembre IVA versamento IVA trimestrale ( III TRIM 10)
       
30 novembre IRPEF + INPS  versamento seconda rata di acconto su reddito 2010
       
16 dicembre ICI saldo
       
27 dicembre IVA acconto  IVA trimestrale ( IV TRIM 10) (non è dovuta alcuna maggiorazione per i contributi trimestrali)

* Ai sensi dell’art. 6, c. 8, del D. L. 330-1994, conv. in L. 473-1994 e dell’art. 18 del D. Lgs. 241-1997, le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo. Si ricorda che, ai sensi della L. 248-2006, a partire dal 1° Ottobre 2006, tutti i soggetti titolari di partita Iva, anche persone fisiche , devono obbligatoriamente effettuare tutti i versamenti con il mod. F24, esclusivamente in via telematica. Il sito non è ufficiale, si declina ogni responsabilità in merito sia a eventuali inesattezze che fossero presenti che per mancati aggiornamenti.


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Fisco »

| 21 dicembre 2009 | LASCIA UN COMMENTO | LETTO: 1.620 VOLTE | SHORT URL |

Entro il 27 dicembre 2009 va versato l’acconto IVA. Ricordiamo che ci sono 4 modi per calcolarlo e che non è dovuta alcuna maggiorazione per i contribuenti trimestrali. Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 in via telematica. Ecco i quatto metodi:

  1. un primo metodo, cosiddetto del metodo storico, più utilizzato, è quello di determinare l’acconto Iva in misura pari all’88% di quanto è stato versato (o si sarebbe dovuto versare) l’anno precedente per lo stesso trimestre o per lo stesso mese (a seconda di quale periodicità di liquidazione Iva si adotti);
  2. con il metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, dell’anno in corso;
  3. un terzo metodo prende in considerazione l’Iva che si dovrebbe versare tenendo conto delle operazioni attive e passive eseguite dal 1 dicembre (o dal 1 ottobre, a seconda di quale liquidazione di liquidazione si adotti) fino al 20 dicembre;
  4. infine, i contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono calcolare l’acconto in misura pari al 66% dell’Iva dovuta per la liquidazione per il mese di dicembre.

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Fisco »

| 4 novembre 2009 | LASCIA UN COMMENTO | LETTO: 1.618 VOLTE | SHORT URL |

Acconto IVA di Dicembre: la scadenza è il 27 dicembre 2009. Ci sono quattro metodi per calcolarlo:

  1. Un primo metodo, cosiddetto del metodo storico, più utilizzato, è quello di determinare l’acconto IVA in misura pari all’88% di quanto è stato versato (o si sarebbe dovuto versare) l’anno precedente per lo stesso trimestre o per lo stesso mese (a seconda di quale periodicità di liquidazione IVA si adotti);
  2. Con il metodo previsionale, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il mese di Dicembre o per l’ultimo trimestre, dell’anno in corso;
  3. Un terzo metodo prende in considerazione l’IVA che si dovrebbe versare tenendo conto delle operazioni attive e passive eseguite dal 1 dicembre (o dal 1 ottobre, a seconda di quale liquidazione di liquidazione si adotti) fino al 20 dicembre;
  4. Infine, i contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi, possono calcolare l’acconto in misura pari al 66% dell’IVA dovuta per la liquidazione per il mese di Dicembre.

Intervento di Adriana Mongelli


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Fisco, Leggi e Norme »

| 28 aprile 2009 | 2 COMMENTI | LETTO: 2.871 VOLTE | SHORT URL |

Da oggi – 28 aprile 2009 – l’IVA può essere versata per cassa, cioè dopo avere effettivamente incassato la fattura. Il testo del ”DECRETO 26 marzo 2009 – Pagamento dell’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo” è da ieri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 96 del 27 Aprile 2009.

Il decreto del Ministero dell’Economia autorizza i soggetti con volume d’affari non superiore a 200.000 euro a differire, fino a pagamento avvenuto, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

In attuazione della norma contenuta nel Decreto Legge cosiddetto ”anticrisi” (D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito nella Legge 28.01.2009 n. 2 articolo 7 ) è arrivata in data 16 marzo 2009 l’autorizzazione con nota 24280 della Commissione Europea Direzione Generale Taxud che ha chiarito che l’articolo 66 della Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti regole che prevedano, per specifiche operazioni, l’esigibilità differita dell’imposta, ed è stato pubblicato in data 26 marzo 2009 il Decreto attuativo in materia di Iva per cassa pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2009.

La nuova disciplina trova applicazione da oggi 28 aprile 2009 per i soggetti con un volume d’affari non superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila). Viene pertanto concessa la possibilità ai soggetti con un volume d’affari inferiore di emettere la fattura e di versare l’IVA soltanto dopo aver ricevuto il pagamento.

La fatturazione deve essere rivolta a clienti soggetti passivi d’imposta (pertanto il suddetto regime non è applicabile nella fatturazione effettuata nei confronti dei privati). Anche i soggetti che ricevono la fattura da parte dei soggetti che beneficiano di questa norma saranno obbligati a posticipare la detrazione dell’IVA al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale della fattura.

L’IVA in tutti i casi deve essere versata dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, anche se il pagamento non è stato effettuato. Unico caso in cui può essere differito oltre l’anno il versamento è quello in cui prima dello scadere dell’anno il cessionario o il committente fallisce o è assoggettato a procedure esecutive prima di aver effettuato il pagamento.

Il beneficio non è obbligatorio ma facoltativo e può essere utilizzato per ogni singola operazione effettuata.

E’ indispensabile indicare in fattura con il richiamo della norma che si tratta di “operazione con iva ad esigibilità differita ai sensi dell’ art. 7 d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009“.

Qualora per dimenticanza e/o errore non si indicasse alcun riferimento in fattura si applicano le regole ordinarie dell’IVA. Restano escluse dal regime “IVA per cassa” le operazioni:

  • nei confronti dei privati;
  • soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
  • operazioni in reverse charge.

Si ricorda che a fronte di pagamenti/incassi frazionati la detraibilità/esigibilità dell’imposta si verifica “pro quota” al momento di ciascun pagamento/incasso.

Da ultimo si ricorda che l’esigibiltà dell’IVA prevista dall’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni (fatturazione riguardante la cessione di determinati prodotti farmaceutici, la fatturazione allo Stato, Enti Pubblici Territoriali, C.C.I.A.A., Università, A.S.L., Enti Ospedalieri, Enti Pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, Enti Pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza) non subisce modifiche né variazioni e pertanto l’esigibilità dell’IVA rimane subordinata all’incasso che può avvenire anche oltre l’anno dall’emissione della fattura. Per il suddetto regime non sussiste il vincolo temporale dell’anno introdotto dal regime dell’IVA per cassa.

Si leggano a proposito anche gli approfondimenti pubblicati sul Sole 24 Ore: 1, 2, 3, 4.


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