CONTRIBUTI INPS
I professionisti autonomi privi di Cassa previdenziale sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS secondo la Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”. Con tali contributi il professionista autonomo acquisisce il diritto a:
- l’indennità di maternità e i congedi parentali;
- l’indennità di malattia ospedalizzata e di malattia domiciliare;
- la pensione
Non si ha invece diritto ad alcuna copertura in caso di disoccupazione.
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FAQ – Frequently Asked Questions
Come iscriversi alla Gestione Separata?
Dal 1 giugno 2011, in seguito alla nuova circolare INPS del 4 maggio 2011 l’iscrizione alla Gestione Separata avviene esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- attraverso il portale dell’Istituto (http://www.inps.it), nella sezione SERVIZI ONLINE.Il cittadino potrà accedere direttamente, con il PIN o attraverso un intermediario;
- attraverso comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center, numero verde 803.164, che, dopo aver proceduto all’autenticazione del soggetto dichiarante, si occuperà di acquisire la domanda d’iscrizione.
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Quando deve essere effettuata l’iscrizione alla gestione Separata?
L’iscrizione va fatta contestualmente all’inizio della attività o all’atto della richiesta di attribuzione della partita IVA, o all’atto di accettazione dell’incarico nel caso degli amministratori, ma non sono previste sanzioni per chi provvede in ritardo all’iscrizione.
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Quanto si versa nel 2013?
Chi non ha un’altra copertura previdenziale deve versare il 27,72% dell’imponibile, sino ad un massimo di 99.034,00 euro (massimale per il 2013; ogni anno viene aggiornato)
Ovvero:
- 27% di aliquota previdenziale
- 0,72% per il contributo assistenziale
Chi invece ha un’altra copertura previdenziale (pensionato, dipendente…) deve versare il 20% dell’imponibile sino ad un massimo di 99.034,00 euro.
Tale versamento è esclusivamente previdenziale, non sono dovuti contributi assistenziali.
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Quando si versa?
Alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi:
1. a giugno, ovvero alla scadenza di presentazione e pagamento del mod. UNICO:
- acconto nella misura del 40% dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita all’anno precedente;
- saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi in scadenza;
2. a novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione irpef riferita all’anno precedente.
In che cosa consiste il minimale per l’accredito contributivo?
I contributi versati nel corso di un anno coprono tutti i 12 mesi solo se nell’anno in questione il reddito ha superato una soglia minima, aggiornata annualmente. Per il 2013 la soglia di reddito è pari a 15.357,00 euro.
Ciò significa che chi versa il 27,72% ha un minimale contributivo di 4.256,96 euro (3.071,40 per chi versa il 20%). Se tale minimale non sarà raggiunto i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione ai contributi versati.
Esiste il diritto di rivalsa?
Sì, anche i professionisti senza Cassa privata possono applicare la rivalsa del 4% sul committente,che, a differenza di quanto accade per i professionisti con Cassa, costituisce un reddito. Pertanto l’IVA e la ritenuta d’acconto (IRPEF) del 20% deve essere calcolata anche su questo contributo. Infatti, come precisato dall’INPS nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l’obbligo di pagare il 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderlo restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista (in alcuni ambiti la rivalsa viene accettata, in altri no), che è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo
Oltre ai professionisti autonomi chi è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata?
- gli associati in partecipazione senza cassa obbligatoria;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;
- titolari di rapporti di collaborazione a progetto;
- i beneficiari di borse di studio integrative e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative;
- i lavoratori con reddito autonomo di natura occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 €;
- gli specializzandi in medicina;
- i praticanti che si preparano agli esami di Stato;
- i volontari del servizio civile;
- i percettori di voucher per lavoro accessorio domestico agricolo e stagionale;
- …sempre più categorie sono inserite in questa gestione residuale.
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Altre FAQ – Frequently Asked Questions
Nell’Area DOMANDE E RISPOSTE puoi anche consultare questi argomenti:
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Risposte personalizzate
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