CONTRIBUTI INPS
I professionisti autonomi privi di Cassa previdenziale sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS secondo la Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”. Con tali contributi il professionista autonomo acquisisce il diritto a:
- l’indennità di maternità;
- l’indennità di malattia ospedalizzata;
- la pensione
Non si ha invece diritto all’indennità di malattia domiciliare, ai congedi parentali e non esiste alcuna copertura in caso di disoccupazione.
![]()
FAQ – Frequently Asked Questions
Come iscriversi alla Gestione Separata?
Dal 1 giugno 2011, in seguito alla nuova circolare INPS del 4 maggio 2011 l’iscrizione alla Gestione Separata avviene esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- attraverso il portale dell’Istituto (http://www.inps.it), nella sezione SERVIZI ONLINE.
Il cittadino potrà accedere direttamente, con il PIN o anche senza PIN (ma solo sino al 30 settembre 2011), oppure attraverso un intermediario, ma in tal caso è necessario da subito il PIN; - attraverso comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center, numero verde 803.164, che, dopo aver proceduto all’autenticazione del soggetto dichiarante, si occuperà di acquisire la domanda d’iscrizione. Anche qui, sino al 30 settembre, ci si potrà iscrivere anche senza il PIN.
![]()
Quando deve essere effettuata l’iscrizione alla gestione Separata?
L’iscrizione va fatta contestualmente all’inizio della attività o all’atto della richiesta di attribuzione della partita IVA, o all’atto di accettazione dell’incarico nel caso degli amministratori, ma non sono previste sanzioni per chi provvede in ritardo all’iscrizione.
![]()
Quanto si versa nel 2011?
Chi non ha un’altra copertura previdenziale deve versare il 26,72% dell’imponibile, sino ad un massimo di 93.622,00 euro (massimale per il 2011; ogni anno viene aggiornato)
Ovvero:
- 26% di aliquota previdenziale
- 0,72% per il contributo assistenziale
Chi invece ha un’altra copertura previdenziale (pensionato, dipendente…) deve versare il 17% dell’imponibile sino ad un massimo di 93.622,00 euro.
Tale versamento è esclusivamente previdenziale, non sono dovuti contributi assistenziali.
![]()
Quando si versa?
Alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi:
1. a giugno, ovvero alla scadenza di presentazione e pagamento del mod. UNICO:
- acconto nella misura del 40% dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita all’anno precedente;
- saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi in scadenza;
2. a novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione irpef riferita all’anno precedente.
Esiste il diritto di rivalsa?
Sì, anche i professionisti senza Cassa privata possono applicare la rivalsa del 4% sul committente,che, a differenza di quanto accade per i professionisti con Cassa, costituisce un reddito. Pertanto l’IVA e la ritenuta d’acconto (IRPEF) del 20% deve essere calcolata anche su questo contributo. Infatti, come precisato dall’INPS nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l’obbligo di pagare il 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderlo restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista (in alcuni ambiti la rivalsa viene accettata, in altri no), che è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo
Oltre ai professionisti autonomi chi è tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata?
- gli associati in partecipazione senza cassa obbligatoria;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;
- titolari di rapporti di collaborazione a progetto;
- i beneficiari di borse di studio integrative e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative;
- i lavoratori con reddito autonomo di natura occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 €;
- gli specializzandi in medicina;
- i praticanti che si preparano agli esami di Stato;
- i volontari del servizio civile;
- i percettori di voucher per lavoro accessorio domestico agricolo e stagionale;
- …sempre più categorie sono inserite in questa gestione residuale.
![]()
Altre FAQ – Frequently Asked Questions
Nell’Area DOMANDE E RISPOSTE puoi anche consultare questi argomenti:
![]()
Risposte personalizzate
Se vuoi rivolgere un quesito personale al nostro Esperto puoi usare il Servizio (esclusivo per i Soci ACTA) L’ESPERTO RISPONDE.












