Articoli pubblicati nella categoria "Leggi e Norme"
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Riceviamo da Giuseppe Lupoi del Colap un commento al seminario del 18 marzo Professioni: riforma o controriforma?
Qualche settimana fa sono stato invitato a un Seminario organizzato dal Dipartimento di scienze sociali dell’università di Milano in collaborazione con ACTA, l’associazione dei consulenti del terziario avanzato, sugli effetti della legge n. 4 del 2013, quella che già dal titolo mostra l’ambiguità del legislatore.
Che vuol dire: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate.”? E’ già inusuale definire una nuova norma con una negazione, peraltro tronca del complemento. Ricorda altre stagioni, quando, ad esempio, si redigevano gli statuti delle Regioni e molte nel primo articolo si facevano vanto di definirsi regione antifascista.
Poi, il testo base della legge deriva dal lavoro della X° commissione della camera dei deputati che ha unificato le proposte di singoli deputati i cui titoli erano affatto diversi. Andavano da “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate” (Formisano, Froner, Buttiglione), a “Disposizioni in materia di professioni associative” (Quartiani), a “Disposizioni in materia di riconoscimento delle associazioni professionali” (Lulli), a “Disposizioni concernenti il riconoscimento delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni professionali” (Della Vedova).
Gli estensori del testo hanno avuto, cioè, la possibilità di scegliere tra un titolo banale, come “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate” contenente una negazione e, ovviamente, incongruo in quanto negato dalla stessa proposta, e titoli assertivi, espliciti, sostanzialmente corretti. La legge tratta delle libere associazioni professionali e delle conseguenti professioni associative. Nulla di più logico, nulla di più piano, che scriverlo nel titolo: Disposizioni in materia di professioni associative”, oppure “Disposizioni in materia di riconoscimento delle associazioni professionali”.
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Autore: ACTA
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Pubblichiamo un’intervista di Barbara Imbergamo a Samanta Boni a commento del recente adeguamento dell’INPS a seguito della petizione di ACTA.
Barbara: Il sito dell’Inps è stato finalmente aggiornato. Anche i liberi professionisti ora hanno la possibilità di richiedere indennità di malattia domiciliare e congedo parentale (ovvero maternità facoltativa). Ci racconti brevemente cosa significa?
Samanta: Fino alla fine del 2011 i liberi professionisti, non avevano diritto alla malattia domiciliare né alla maternità facoltativa, ma solamente all’indennità per degenza ospedaliera e alla maternità obbligatoria (5 mesi), a differenza di tutti gli altri lavoratori iscritti alla Gestione Separata, come cocopro e altri parasubordinati che già ne godevano, pur pagando la stessa percentuale di contributi destinati alla copertura di queste tutele. Col decreto Salva Italia del governo Monti è stato stabilito che dal 1° gennaio 2012 anche i liberi professionisti iscritti alla gestione separata avessero diritto a queste indennità, ma, di fatto, fino ad ora la modulistica e le procedure dell’Inps non erano state aggiornate. Potevano fare richiesta i cocopro e i titolari di assegni di ricerca ma non i liberi professionisti. Per più di un anno l’INPS ha negato contro legge due diritti sacrosanti di noi professionisti. In data 28/03 i moduli sono stati aggiornati, così come il sistema online che ora, finalmente, prevede anche la nostra categoria. Restano fuori, invece, i professionisti che hanno un’altra copertura previdenziale e che non versano lo 0,72%, come i pensionati e gli iscritti a due casse per esempio alla gestione separata e alla gestione commercianti – come ad esempio i soci amministratori di srl – loro non sono compresi. Continua a leggere »
Autore: ACTA
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Lo scorso 18 marzo si è tenuto a Milano il seminario “Professioni: riforma o controriforma,” organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale in collaborazione con ACTA. Al centro del convegno l’analisi della legge, recentemente approvata, sulle professioni non regolamentate (l. n. 4/2013) e le sue implicazioni sul lavoro autonomo di seconda generazione. Riportiamo la sintesi preparata da Elena Sinibaldi, che ringraziamo.
Si sono confrontati sul tema esperti di diritto del lavoro, professionisti ordinisti e non, sostenitori e critici della legge.
Il seminario si è aperto con l’analisi giuridica di Adalberto Perulli, giuslavorista dell’Università Cà Foscari di Venezia, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Potito Di Nunzio, rappresentante dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Giuseppe Lupoi, presidente di CoLAP (Libere Associazioni Professionali), e Romano Calvo, rappresentante di ACTA. Durante il dibattito conclusivo hanno preso la parola: Davide Imola, responsabile CGIL – Professioni, Ordini e Associazioni Professionali; Renato Turbati, rappresentante dell’Associazione italiana di valutazione; Gloria Mina, rappresentante di Assointerpreti; Sandra Bertolini, rappresentante dell’Associazione italiana interpreti; Maurizio Del Conte, giuslavorista dell’Università Bocconi di Milano; Anna Soru, presidente di ACTA; Sergio Bologna, storico del lavoro e rappresentante di ACTA.
I lavori del convegno sono stati coordinati da Renata Semenza, sociologa del lavoro dell’Università Statale di Milano.
Riprendendo gli stralci più significativi dalla trascrizione completa del seminario, si restituisce una sintesi dei passaggi principali della discussione.
La Prof.ssa Semenza avvia il dibattito interrogando i relatori su tre possibili scenari.
Come allora possiamo fare una riflessione su questa riforma e soprattutto sugli effetti che ci aspettiamo da questa riforma, oggetto della discussione di oggi? Ci sono tre ipotesi:
- che la riforma rappresenti un’opportunità, un’opportunità di rendere sostanzialmente visibili degli invisibili, di dare voce a questa categoria che non ha voce, di incentivare l’associazionismo e la rappresentanza di queste professioni e di riconoscere regole più trasparenti sulla certificazione professionale, sulla qualità del lavoro, sulle remunerazioni;
- che la riforma invece rappresenti un vincolo. Quindi, costituirà una barriera all’ingresso, ad esempio: nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, per l’accesso ai bandi ecc. (…)
- che la riforma non avrà nessun effetto. (…) Nel senso che l’impressione è che questa legge si limita a normare alcuni aspetti marginali (erogazione della formazione, la rappresentanza ecc.) e lascia scoperte le grandi questioni: del fisco, degli standard retributivi, delle tutele.
Il prof. Perulli, attraverso un’analisi sistematica dell’articolato normativo, sottolinea le ambiguità della stessa legge in merito ad alcuni punti: la nozione di “professione”, la ratio della legge, il ruolo delle associazioni professionali. Riconduce, inoltre, l’ambiguità al carattere volontaristico della normativa.
Autore: ACTA
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Sono tempi magri anche per le pur ricche camere di commercio, che registrano, causa crisi, un calo dei diritti annuali versati dalle imprese.
E allora c’è chi, come la Camera di Commercio di Pesaro, usa la fantasia e adotta un’interpretazione nuova, che amplia la definizione di imprenditore, con “una nuova vision del concetto di impresa” , in modo da allargare la platea di coloro che sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese e quindi a versare i diritti annuali.
Sul sito della CCIAA di Pesaro si legge infatti:
Per ridefinire la figura dell’imprenditore e giungere a una nozione d’impresa che contemperi quella delineata in ambito comunitario (e in particolare con la citata Direttiva Servizi 123/2006/CE recepita nell’ordinamento italiano con il d. lvo 59/2010 e suoi successivi decreti attuativi) con quella evolutasi nel tempo in ambito strettamente nazionale, è necessario esaminare gli elementi essenziali contenuti nell’art. 2082 con particolare riferimento al concetto di ATTIVITA’
L’attività è sicuramente l’elemento che più di altri si pone al centro del diritto commerciale infatti la dottrina più autorevole è assolutamente unanime nell’affermare che essa è un FATTO GIURIDICO (non un negozio o un atto), è un insieme di negozi, atti e fatti con la conseguenza che rileva giuridicamente per il solo fatto di esistere.
E ancora, nell’approfondimento sulla nuova “vision”, si legge:
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Autore: ACTA
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| mar |
| 18 |
| 17:00 |
La riforma sulle professioni non regolamentate é diventata legge (n. 4/2013 ).
Quali saranno i suoi effetti?
Il 18 Marzo 2013 alle ore 17 a Milano ne discuteranno insieme chi si è battuto per questa legge e chi si è opposto, nell’obiettivo di capirne meglio le ragioni. L’occasione è un seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano con la collaborazione di ACTA.
PROFESSIONI: RIFORMA O CONTRORIFORMA?
Sala Lauree, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Via Conservatorio 7, Milano
Introduce e coordina
Renata Semenza (Università degli Studi di Milano)
Relatori
Adalberto Perulli (Università di Venezia- Cà Foscari)
Potito Di Nunzio (Consulenti del Lavoro)
Giuseppe Lupoi (CoLAP- Libere Associazioni Professionali)
Romano Calvo (ACTA- Consulenti Terziario Avanzato)
Hanno dato la loro adesione rappresentanti di associazioni, sindacati, esperti di diritto del lavoro.
scarica l’invito.
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Autore: ACTA
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Consegna avvenuta e primi segnali di adeguamento dell’INPS
Abbiamo ragg
iunto quota 1000 firme e, come annunciato, le abbiamo consegnate alle direzioni regionali dell’INPS su tutto il territorio nazionale via PEC. Nella giornata di lunedì, ciascuna sede ha ricevuto una nostra mail inviata da un indirizzo PEC @actainrete.it con allegato il testo della nostra petizione, le mille firme di tutti voi che avete aderito al nostro appello per chiedere il riconoscimento dei nostri diritti e il famigerato messaggio INPS n° 4143 del 07 marzo 2012 in cui l’INPS rendeva noto che, in accordo con quanto definito nel Decreto Salva Italia, a partire dal 1° gennaio 2012 il diritto alla malattia domiciliare e ai congedi parentali sarebbe stato esteso ai professionisti iscritti alla Gestione Separata.
Non siamo ancora stati convocati, né c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’INPS, ma già si iniziano a intravedere i primi effetti della nostra denuncia. Due nostri soci infatti, firmatari della petizione, hanno sollecitato le loro sedi INPS di competenza, facendo riferimento agli estremi di legge segnalati sul nostro sito. Dopo qualche giorno entrambi hanno ricevuto la liquidazione della loro indennità di congedo parentale e malattia domiciliare. Di seguito vi riportiamo i numeri delle pratiche evase:
- Numero Protocollo: INPS.3400.15/10/2012.0150750
Congedo parentale – pagamento del 18.01.2013. Pratica numero: 473632
- Numero Protocollo: INPS.5490.08/11/2012.0020218
Indennità di malattia – pagamento del 05.02.2013. Pratica numero: 478608
- Numero Protocollo: INPS.5490.16/01/2013.0000928
Indennità di malattia – pagamento del 05.02.2013. Pratica numero: 489672
Ora dobbiamo far sì che questo avvenga per tutti coloro che di diritto hanno fatto domanda e non hanno ancora ottenuto le indennità dovute. Vogliamo che l’INPS riconosca di agire da più di un anno contro la legge e si adegui al più presto, evadendo le legittime richieste dei professionisti autonomi e semplificando le procedure per accedere alle indennità di maternità, congedo parentale e malattia.
Stamattina abbiamo chiamato la Direzione Regionale della Lombardia che ci ha confermato di aver ricevuto la petizione e che ci farà avere una risposta quanto prima. Speriamo sia così, altrimenti ci faremo sentire ancora!
In attesa di ricevere una risposta definitiva dell’INPS, invitiamo tutti quelli le cui domande di congedo parentale e malattia domiciliare sono state respinte a presentare ricorso online entro 90 giorni dalla ricezione del rifiuto. La procedura è piuttosto semplice. È sufficiente entrare nel proprio cassetto online dai Servizi per il cittadino sul portale INPS, accedere con il proprio Codice Fiscale e PIN e quindi selezionare la voce Ricorsi online. A questo punto seguite le istruzioni a video per caricare il vostro ricorso ed eventuali allegati. Il ricorso, anche se venisse respinto, è molto importante perché è l’unico strumento valido che potrebbe eventualmente essere impugnato in un’azione legale contro l’INPS e in ogni caso, di fronte a numerosi ricorsi per le stesse istanze, l’INPS sarà tenuta a prendere al più presto una posizione.
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Autore: ACTA
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ACTA ha provveduto, grazie al contributo dei suoi soci, ad aggiornare le parti relative a Contributi, Pensioni e Malattia.
Un aggiornamento che aiuta a fare chiarezza sui nostri tanti oneri e sulle (poche) prestazioni a cui abbiamo diritto.
Autore: ACTA
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L’INPS continua a fare orecchie da mercante.
Da più di un anno ormai, con la Legge 6 dicembre 2011, la malattia domiciliare e i congedi parentali sono stati estesi anche a noi lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, ma l’INPS fa finta di non saperlo o comunque non sembra avere la minima intenzione di adeguarsi alla legge per applicarla e versare il dovuto a chi giustamente ne fa richiesta.
In un precedente articolo (I diritti negati dall’INPS) abbiamo raccontato le storie di alcuni soci che hanno provato a fare domanda, chi si è visto rispondere che queste indennità non spettano a noi, ma solo a cococo e cocopro, chi attende ancora una risposta, chi si è sentito dire di aspettare che il sistema centrale venga aggiornato… Ma nessuno ad oggi ha ricevuto nulla.
Siamo stanchi di aspettare. Abbiamo deciso di agire!
Se vuoi che questa ennesima ingiustizia abbia fine, unisciti a noi.
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Autore: ACTA
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Pubblichiamo un’intervista di Barbara Imbergamo ad Anna Soru sulla riforma delle professioni non regolamentate appena approvata.
Barbara: La legge 3270 è stata approvata ieri. Acta ha espresso un parere negativo e dei timori in proposito. Quali sono le questioni principali che non condividete?
Anna: La legge apparentemente non cambia nulla ma rischia di creare gli spazi per l’introduzione di nuovi vincoli e nuovi costi per i professionisti, senza assicurare alcuna effettiva tutela della qualità e della professione e senza affrontare i veri problemi dei professionisti autonomi.
Barbara: Proviamo a immaginare cosa cambierà per un professionista, per esempio, un traduttore con la legge sulle professioni.
Anna: La legge stabilisce che le associazioni possano proporre una definizione ai sensi UNI della professione. Vale a dire che attraverso un percorso regolato da UNI (www.uni.com) saranno stabilite quali caratteristiche e abilità deve avere il professionista per svolgere quella professione. La legge usa il principio “garantisco il consumatore per garantire il professionista”, dimenticando che – in buona parte dei casi – i nostri clienti non sono rappresentati dal consumatore privato, ma dalle ben più forti realtà dell’impresa e della Pubblica Amministrazione. Aver normato la professione potrà cambiare il potere contrattuale nei confronti del committente? Aiuterà forse ad essere pagati in tempi più rapidi? Arresterà la tendenza all’erosione dei compensi? Semplificherà gli adempimenti burocratici?
Barbara: Ma sarà obbligatorio attenersi a quelle norme?
Anna: Formalmente no. La legge parla di volontarietà. I promotori della legge sottolineano che vi potranno essere quattro livelli di professionisti: quelli che qualcuno definisce “cani sciolti” ovvero privi di certificazione; quelli che sono coerenti con la norma UNI; quelli che sono coerenti con la norma UNI ed associati all’associazione di riferimento; quelli che oltre alle due cose precedenti hanno anche la certificazione delle competenze rilasciata da enti certificatori.
Autore: ACTA
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Questa settimana è prevista l’ultima discussione della riforma delle professioni non regolamentate.
Il disegno di legge n. 3270 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2012 in un testo risultante dall’unificazione di numerosi disegni di legge precedenti presentati da parlamentari di diversi schieramenti politici.
La legge si rivolge alle attività di servizi ad elevato contenuto intellettuale, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. Sono professioni che possono essere esercitate in forma dipendente, autonoma individuale, associata o societaria.
Quali sono i 5 punti più importanti della legge?
1) Libertà di associazione. I professionisti possono costituire associazioni a carattere professionale, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva [art 2 comma1]
2) Ruolo delle associazioni professionali: garantiscono trasparenza, adottano un codice di condotta e ne vigilano il rispetto; promuovono anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti (comma 3)
3) Ruolo delle associazioni di secondo livello (associazioni di associazioni). Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
4) La qualificazione. La legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione professionale dei soggetti anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni e la qualificazione si basa sulla conformità alle norme tecniche UNI [art 6]
5) Credenziali e accreditamento. Le associazioni possono rilasciare attestazioni a) di iscrizione e requisiti necessari all’iscrizione, b) di standard di qualità, c) di eventuale possesso di polizza assicurativa, d) di certificazioni UNI ma il comma 2 dell’art. 7 specifica “le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”
ACTA è contraria perché la legge: Continua a leggere »
Autore: ACTA












