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Lo Statuto del lavoro autonomo è legge!

10 Maggio 2017 Diritti, Fisco, Lavoro

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Finalmente è stato approvato il primo provvedimento legislativo organico sul lavoro autonomo professionale in Italia!

Accoglie molte nostre proposte (si veda il Jobs Acta) e ne siamo soddisfatti.

La prima volta che ci siamo ritrovati a parlare della prima bozza con Maurizio Del Conte e Marco Leonardi era nel luglio del 2015: ci sono voluti quasi due anni!
Due anni in cui è stato necessario seguire i vari passaggi e strutturare alleanze con le altre principali associazioni, per arginare interventi che rischiavano di snaturarne lo spirito originario.

La versione finale è un buon risultato. Non è, e non potrebbe essere, risolutivo di tutti i nostri problemi, ma è un passaggio rilevante. Lo Statuto riconosce che anche i freelance sono lavoratori e di conseguenza attribuisce loro (alcuni) diritti e tutele.

Anche l’ultima discussione al Senato, come già le precedenti, ha raccolto una insolita convergenza di consensi. La maggior parte delle forze politiche lo hanno giudicato positivamente (con riferimento al capo sul lavoro autonomo), anche se insufficiente. Il che dovrebbe far sperare in successivi interventi!

Quali sono le novità? Che cosa cambierà per noi freelance nell’immediato e in prospettiva?

Che cosa cambia nell’immediato

Nello schema successivo abbiamo riassunto le disposizioni che potranno avere immediati effetti pratici, raggruppate per tema.
Molto rilevanti le norme sul fisco, specie per i lavoratori più mobili e che più investono sull’aggiornamento professionale, e quelle sul welfare, che ampliano le tutele nelle situazioni di maternità e malattia grave. Importante anche la norma che prevede la possibilità di costituire reti di professionisti per partecipare a gare pubbliche con consorzi stabili, mentre più dubbie sono le ricadute dell’apertura di sportelli informativi per il lavoro autonomo, presso centri che tradizionalmente si sono occupati solo di lavoro dipendente (e che non avranno risorse aggiuntive per questo ampliamento di attività).

 


TEMA
PRIMA
DEL DDL

CON DDL APPROVATO

PER CHI 

QUANDO
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FISCO
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Spese alberghi e ristoranti
(art. 8
prima parte)
Spese alberghi e ristoranti deducibili al 75%, e per un importo non superiore al 2% del fatturato. Tali limiti (75% deducibilità e max 2% del fatturato) non si applicano alle spese alberghi e ristoranti sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente Tutti i lavoratori autonomi, con esclusione di chi è in regime forfettario Dal 2017
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Spese di partecipazione a convegni e di formazione
(art. 11)
Le spese di partecipazione a convegni o a corsi di formazione, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% – Sono deducibili al 100%, entro € 10.000 annui, le spese per convegni e corsi di formazione,
inclusi viaggio e soggiorno
Tutti i lavoratori autonomi, con esclusione di chi è in regime forfettario Dal 2017
– Sono deducibili al 100%, entro € 5.000 annui, le spese sostenute per certificazione delle competenze, orientamento, auto-imprenditorialità, erogati da organismi accreditati
– Sono deducibili al 100% gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà
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WELFARE
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Maternità
art. 13)
Per accedere all’indennità di maternità è necessaria astensione dal lavoro nei 5 mesi a cavallo del parto (2+3 o 1+4) Si potrà accedere alla indennità di maternità anche senza astensione dal lavoro Iscritte alla Gestione separata, che versano lo 0,72% in aggiunta a contribuzione pensionistica Entrata in vigore della legge
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Congedi parentali
(art 8
commi 4-7)
Congedo parentale 3 mesi entro il primo anno del bambino, solo per la mamma Congedo parentale per max 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Il limite di 6 mesi si applica alla somma dei congedi dei due genitori, anche se uno è in un’altra gestione o cassa di previdenza Necessari 3 mesi di versamenti nei 12 precedenti (se primo anno di vita del bambino si ha cmq diritto se si è avuta indennità) Entrata in vigore della legge
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Malattia 
(art 8
comma 10)
In caso di malattia domiciliare si ha diritto a un’indennità pari al 50% di quella ospedaliera e per un massimo di 61 gg. Malattia domiciliare equiparata a degenza ospedaliera (quindi con indennità doppia e durata max 180 gg) quando è certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% Iscritti alla Gestione separata, che versano lo 0,72% in aggiunta a contribuzione pensionistica Entrata in vigore della legge
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Malattia 
(art 14)
La malattia non sospende il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire il lavoro per oltre 60 gg, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia fino a max 2 anni, dopo il versamento potrà essere rateizzato in un N° di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione Entrata in vigore della legge
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ACCESSO
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Informazioni attraverso sportelli 
(art.10)
I centri per l’impiego e gli organismi per intermediazione lavoro si occupano di lavoro dipendente I centri per l’impiego e gli organismi per intermediazione lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche con convenzioni non onerose con ordini e associazioni. Tale sportello:
– accoglie domande e offerte di lavoro autonomo
– dà informazioni su avvio di attività autonome
– dà informazioni per accesso a commesse ed appalti pubblici,
– dà  informazioni su opportunità di credito e agevolazioni pubbliche nazionali e locali
Tutti i lavoratori autonomi Entrata in vigore della legge
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Bandi 
(art. 12
comma 1)
Partecipazione a bandi europei prevista da norme europee. Si fa riferimento a tutti gli appalti pubblici per le prestazioni di servizi. Questa partecipazione dovrebbe essere consentita e promossa dalle amministrazioni pubbliche, per la prestazione di servizi, favorendo accesso a informazioni anche attraverso gli sportelli Tutti i professionisti Entrata in vigore della legge
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Reti d’impresa 
(art. 12
comma 3)
Per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi/appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività profess.le, la possibilità di:
– costituire reti di professionisti
– partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste, o consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali

 

Con la delega nuovi cambiamenti nei prossimi 12 mesi

Sul versante welfare altre modifiche potranno venire dalla delega definita con articolo 6 comma 2. Con essa il Governo dovrà adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge,  misure che modificheranno l’indennità di maternità e di malattia, attraverso:

  1. la riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità. Attualmente occorre aver versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data presunta del parto. Con la delega si potrà decidere che le 3 mensilità di contribuzione potranno essere individuate su un arco temporale più ampio dei 12 mesi.
  2. l’introduzione di minimali e massimali per le indennità di maternità;
  3. l’incremento della platea dei beneficiari dell’indennità di malattia, anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale, ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

Questi ampliamenti dovranno essere coperti con lo 0,72% di versamento previdenziale, eventualmente incrementato di 0,5 punti percentuali.

La legge prevede l’istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero del Lavoro che si occuperà di approfondire altre questioni ancora irrisolte, tra cui la previdenza e i compensi.

Tempi di pagamento e clausole abusive: cambierà qualcosa?

L’articolo 2 stabilisce che alcune norme[1] emanate per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le imprese, siano applicate anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o Pubblica Amministrazione o tra lavoratori autonomi.

Sono tuttavia norme che già riguardavano i professionisti perché gli esercenti libera professione sono inclusi nella definizione di imprenditore e perché  l’Unione Europea non distingue tra lavoro autonomo e impresa. Ma questa norma (entrata in vigore nel gennaio 2013) non è risultata efficace neppure per le imprese. Difficile pensare che lo statuto possa davvero incidere sulla cattiva abitudine a pagare in ritardo[2].

L’articolo 3  è contro le clausole abusive. Saranno abusive le clausole che consentono:

1)    modifiche unilaterali delle condizioni del contratto;

2)    nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso

3)    deroghe ai tempi di pagamento superiori a 60 giorni, anche se accettate dal fornitore.

Inoltre sarà considerato abusivo il rifiuto del committente a stipulare il contratto in forma scritta.

In tutti questi casi il lavoratore avrà diritto al risarcimento dei danni ed è importante sottolineare che questo articolo può aprire nuovi spazi di protezione per il futuro, in quanto potranno essere individuate nuove fattispecie di clausole abusive.

Certo le tutele offerte dagli articoli 2 e 3 dovranno anche essere conquistate sul campo. L’abitudine ai pagamenti in ritardo non scomparirà all’improvviso , dovrà essere contrastata con cause legali, lunghe e onerose.

Come associazione stiamo pensando di attrezzarci per fare alcune cause pilota,  per vincerle e  creare così dei precedenti che scoraggino i comportamenti abusivi dei committenti ed i pagamenti in ritardo.

La più importante novità è l’impostazione, che segna e riflette un cambio culturale

L’articolo più importante è tuttavia l’articolo 1, che definisce i destinatari delle nuove norme. La grande novità di questo DDL è che si rivolge a tutto il lavoro autonomo professionale, senza distinzioni.

Per capirne la portata occorre fare un po’ di storia.

Il primo intervento sul nuovo lavoro autonomo professionale non ordinistico  è stata la costituzione di una cassa previdenziale (1995), la gestione separata dell’INPS, che significativamente è stata chiamata la cassa per i parasubordinati.

Con questo provvedimento compare una dicotomia:

a)     da una parte i professionisti ordinisti, dotati di una cassa autonoma e (a meno che non siano lavoratori dipendenti) pienamente autonomi,

b)    dall’altra i professionisti senza ordine (informatici, designer…) definiti in toto parasubordinati. Una definizione che chiarisce subito come questa area di lavoratori viene inquadrata e che subirà nel tempo delle variazioni lessicali, tutte mirate a evidenziarne il carattere di non reale autonomia: parasubordinati, “false partite iva” sino al più recente “lavoro economicamente dipendente” (sostanzialmente coloro che lavorano per un committente prevalente).

Da questa presunzione di parasubordinazione del lavoro professionale senza ordini sono derivati numerosi interventi:

  •       l’aumento fortissimo della contribuzione degli iscritti alla gestione separata (mirata a ridurre il ricorso a questo lavoro, implicitamente considerato un abuso);
  •       l’obbligo di astensione dal lavoro per le professioniste non ordiniste per poter accedere alla indennità di maternità (norma che invece non è mai esistita per le ordiniste);
  •       le norme della legge Fornero sul lavoro che forniscono dei parametri volti ad individuare le “false partite Iva”, applicabili esclusivamente ai non ordinisti;
  •       Proposte di tutele per il “lavoro economicamente dipendente” che hanno portato a diverse proposte di «Statuto» tra il 2008 e il 2014, sempre applicabili esclusivamente alle professioni non ordiniste.

Una impostazione chiaramente non corroborata dalla realtà, che mostra come le situazioni di abuso siano presenti tra le professioni ordiniste ben più che in quelle non ordiniste (si pensi a giornalisti, medici, architetti, avvocati…).

Il trattamento tra le due tipologie di professionisti diverge sempre più, in alcuni casi creando un diretto svantaggio sul mercato dei non ordinisti, quando le professioni esercitate sono concorrenti (si pensi ad esempio al settore dei servizi informatici dove possono competere ingegneri, con cassa privata, e informatici, con la cassa della gestione separata INPS e con oneri contributivi più che doppi).

Lo Statuto appena approvato abbandona completamente questo schema e si applica a tutto il lavoro professionale, senza distinzione tra ordinisti e non ordinisti, tra partite iva vere e finte, economicamente dipendenti e non.

Questo cambio di impostazione è rilevante perché è la premessa per interventi più equilibrati. Non a caso, prima ancora della approvazione dello Statuto, il Governo è intervenuto per ridurre la contribuzione pensionistica di 2 punti percentuali (dal 27 al 25%).

Di statuto del lavoro autonomo e di molto altro parleremo ancora a Venezia il 26 e 27 maggio ed alla nostra assemblea annuale il 10 giugno a Verona!

 

 


[1]In particolare si fa riferimento al D.Lgs.231_2002 e successivi. In base al Decreto legislativo 231/2002, in mancanza di accordi diversi tra le parti, dopo 30 giorni di ritardato pagamento, dovrebbero scattare gli interessi di mora. Decreto successivamente integrato dal D.Lgs. 192/2012(emanato per recepire una direttiva europea), che rafforza la norma precedente e ne chiarisce l’applicazione anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

[2]In una delle prime bozze dello Statuto l’efficacia degli articoli 2 e 3 veniva garantita da un articolo che rinviava ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale al rito del lavoro, notoriamente più veloce. Questo articolo è scomparso già nella versione presentata al Consiglio dei Ministri. Abbiamo più volte chiesto la sua re-introduzione, ma senza successo.

 

Anna Soru

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15 Commenti

  1. Silvia Motta

    Reply

    Grazie Acta per tutto il lavoro e le lotte fatte per raggiungere questi apprezzabili risultati.
    Silvia Motta

    10 Mag 2017
  2. Nicola Losito

    Reply

    Congratulazioni … e grazie!

    10 Mag 2017
  3. Anonimo Codardo

    Reply

    Molto bene, complimenti e grazie.

    Un timore, un tremito nella Forza: non vorrei che l’equiparazione tra ordinisti e non ordinisti non sia la chiave di volta per scaricare sulla gestione separata le disastrose gestioni delle casse ordinistiche; sono operazioni a cui i vari governi non sono nuovi (vedi gestione ex inpdap, piloti etc).

    10 Mag 2017
  4. alexpaz1977

    Reply

    Grandi passi certo, ma In ogni caso rimango ancora sconvolto dalla mail pomeridiana del mio commercialista…altro che venire incontro ai giovani imprenditori…l’INPS…dannata canaglia sanguisuga e corrotta. Ma perché pagare così tanto anche di acconti?!
    Sono il più grande finanziatore dell’inps..per legge dovrei io imporre gli interessi!

    11 Mag 2017
  5. vinny

    Reply

    e i giornalisti professionisti che sono stati assunti come prestatori d’opera occasionale ex art. 2222 e che vengono pagati a 6,00 euro lordi per articolo, dopo essere in possesso di laurea, dopo aver effettuato master in giornalismo e conseguito l’idoneità nazionale a giornalista professionista e aver lavorato da anni presso una testata giornalistica nazionale, che cosa faranno, dato che non si faranno mai norme per regolarizzare tale situazione e si continuerà a pagarli con 100 euro al mese, altro che la farsa dell’equo compenso? viene tutelata maggiormente una colf che viene retribuita a 7,00 euro l’ora e ha i contributi previdenziali! Ma quando si legifererà in modo razionale e umano? Ma l’umanità, la solidarietà e l’ vengono rivolte altrove!

    11 Mag 2017
  6. Elisa

    Reply

    Buoni risultati, grazie. Ma trovo un vero peccato che le spese di formazione e aggiornamento professionale non possano essere deducibili per i professionisti in regime forfetario. Capisco i beni materiali, ma sulla formazione mi sarei aspettata un trattamento diverso.

    11 Mag 2017
  7. Anna Soru

    Reply

    E’ vero c’è ancora tanta strada da fare, ma almeno abbiamo iniziato. Il tema dei compensi sollevato da @vinny è sicuramente uno dei più urgenti, poi ce ne sono tanti altri, incluso l’eccesso degli anticipi @alexpax1977

    @Anonimo Codardo Il rischio di ereditare gestioni previdenziali disastrose non è legato ad una “equiparazione” coi professionisti ordinisti, l’INPS ha sempre ereditato le gestioni private fallimentari!

    Sulle spese di formazione concordo con @Elisa. Obiettivo della misura è incentivare la formazione continua, questa incentivazione non ci sarà per i tanti in regime forfettario. Ma forse il problema è nel regime forfettario stesso, questa è una delle sue tante pecche.

    11 Mag 2017
  8. Silvestro

    Reply

    “Questi ampliamenti dovranno essere coperti con lo 0,72% di versamento previdenziale, eventualmente incrementato di 0,5 punti percentuali.”

    Ancora con questo aumento della quota di versamento “previdenziale”.
    Herrare humanum est, perseverare est diabolicum.

    11 Mag 2017
  9. Francesco

    Reply

    Facendo un paragone con Olanda e Inghilterra dove i costi per l’attività sono detraibili e gli acconti irpef e inps non esistono (paesi + civili?), questa legge è il minimo assoluto che si potesse fare. Domanda: dove si potrebbe leggere il testo della legge? La legge tratta i tempi di pagamento della fattura e il reddito sotto il quale non si pagano tasse come in Inghilterra?

    13 Mag 2017
  10. Samanta Boni

    Reply

    Ottimo risultato. Ora attendiamo la delega su tempi e modalità di calcolo per malattia e maternità.

    16 Mag 2017
  11. luca

    Reply

    collaboratori senza albo professionale come i mediatori in collaborazione o gli agenti di commercio sono esclusi ? E perchè? Sono solo imprenditori per necessità ma non hanno niente di imprenditori in quanto subiscono le scelte del preponente

    17 Mag 2017
  12. Francesco

    Reply

    Vorrei informare che per il regime forfetario NON si possono nemmeno detrarre le spese:
    – MEDICHE
    – FAMILIARI A CARICO
    – RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
    – RISPARMIO ENERGETICO

    In pratica l’intero QUADRO RP della dichiarazione dei redditi persone fisiche.

    Bello statuto e nazione con leggi equilibrate.
    Non aprite attività nel regime forfetario, a meno che non si tratti di una secondo lavoro.

    28 Mag 2017
  13. Marco

    Reply

    Lavoro spesso per enti di formazione finanziata che fissano il pagamento a 90 giorni fine mese.
    Mi chiedo l’utilità della norma riposrtata: deroghe ai tempi di pagamento superiori a 60 giorni, anche se accettate dal fornitore. Nel caso io la facessi valere non avrei pi commitenti. Sarebbe stato utile fidìssare una norma come quella per gli autotrasportatori che riporto:

    In caso di mancato rispetto del termine massimo di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo diverso accordo) la sanzione amministrativa pecuniaria è ora pari al 10% dell’importo della fattura, con il minimo di 1.000 €.

    Senza un intervento automatico dello stato consanzioni la nroma non avrà nessun effetto

    9 Lug 2017

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Lo Statuto del lavoro autonomo è legge!

di Anna Soru tempo di lettura: 8 min
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