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Professioni: riforma o controriforma?

4 Marzo 2013 Eventi, Lavoro, News

La riforma sulle professioni non regolamentate é diventata legge (n. 4/2013 ).
Quali saranno i suoi effetti?
Il 18 Marzo 2013 alle ore 17 a Milano ne discuteranno insieme chi si è battuto per questa legge e chi si è opposto, nell’obiettivo di capirne meglio le ragioni. L’occasione è un seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano con la collaborazione di ACTA.

PROFESSIONI: RIFORMA O CONTRORIFORMA?
Sala Lauree, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Via Conservatorio 7, Milano

Introduce e coordina
Renata Semenza (Università degli Studi di Milano)

Relatori
Adalberto Perulli (Università di Venezia- Cà Foscari)
Potito Di Nunzio (Consulenti del Lavoro)
Giuseppe Lupoi (CoLAP- Libere Associazioni Professionali)
Romano Calvo (ACTA- Consulenti Terziario Avanzato)

Hanno dato la loro adesione rappresentanti di associazioni, sindacati, esperti di diritto del lavoro.
scarica l’invito.

L’area delle professioni non regolamentate è molto ampia. Una parte di esse si rivolge al cliente persona fisica (soprattutto nei servizi sociali e sanitari). A questo proposito le norme europee richiedono controlli a tutela dei clienti/consumatori.
La maggioranza delle nuove professioni tuttavia, si rivolge alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Il seminario intende affrontare le implicazioni della riforma delle professioni con riferimento a queste ultime.

Le aree tematiche lungo le quali sarà ordinato il dibattito:

A) la rappresentanza collettiva dei professionisti non ordinisti
Articolo 3 Comma 3: “Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali”.
Viene prefigurato un nuovo meccanismo di rappresentanza e concertazione per tutto il lavoro autonomo di seconda generazione?

B) i requisiti ed i costi in capo ai professionisti non regolamentati
Formazione permanente, attivazione di sportelli per il consumatore, sedi in almeno tre regioni, presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, sistema qualità UNI EN ISO 9001 per l’associazione, eventuale polizza assicurativa (in capo al professionista), eventuale certificazione di conformità alla norma tecnica UNI…: chi paga tutto ciò? E’ sostenibile alla luce delle gravi condizioni in cui si trova oggi il lavoro della conoscenza esercitato da free lance?

C) la certificazione delle competenze in base alle normative UNI ed il loro grado di cogenza
L’articolo 6 lascia intendere (ma non è chiaro) che nella misura in cui esiste, su quella professione, una normativa tecnica UNI, non sarà più possibile esercitare la stessa senza disporre del certificato di conformità alla norma.
Può una norma tecnica UNI entrare nel merito dei requisiti di qualificazione professionale? Il mondo della consulenza e della conoscenza applicata ai processi organizzativi ed all’innovazione, può essere inquadrato all’interno di uno standard di professionalità certificata? E come?

D) gli effetti sulle professioni non regolamentate che prestano la loro conoscenza alla PA (es. assistenza tecnica, valutazione, ricerche, ecc.)
Sebbene i promotori della legge insistano sul fatto di aver voluto tutelare l’utente, l’esperienza (e si auspica nell’immediato futuro di disporre anche dei dati statistici) dimostra che il campo delle professioni non regolamentate, quantitativamente vede la prevalenza di committenti che sono imprese (perlopiù di grandi dimensioni) e la Pubblica Amministrazione. Con questi committenti porsi in un’ottica di tutela dell’utente è fuorviante. Queste due tipologie di committenti chiamano in causa due questioni, affatto risolte:
• la tutela del contraente debole, cioè il professionista, dal punto di vista del rispetto dei tempi di pagamento, dell’equità dei compensi e delle tutele universalistiche di protezione sociale conquistate per i lavoro dipendente;
• nei confronti della PA si pone in aggiunta la necessità di qualificare la committenza (e non soltanto il professionista) nella sua capacità di mettere a frutto la conoscenza ai fini della corretta implementazione e valutazione delle Policies (si rinvia a “Posizione dell’AIV” 14/02/2013 in merito al documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” del Ministro per la Coesione Territoriale). Può l’appartenenza ad una associazione riconosciuta essere considerata garanzia di professionalità e pertanto rientrare tra i criteri di accreditamento per essere fornitori di servizi alla PA?

ACTA

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