Argomenti

Articoli recenti

Sostieni ACTA

Fai valere i tuoi diritti di freelance! Sostieni Acta e assicurati un futuro lavorativo migliore grazie a vantaggi, convenzioni e maggiori tutele.

Nuova legge sulle professioni: i motivi per cui ACTA è contraria

17 Dicembre 2012 Lavoro, News

Questa settimana è prevista l’ultima discussione della riforma delle professioni non regolamentate.
Il disegno di legge n. 3270 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2012 in un testo risultante dall’unificazione di numerosi disegni di legge precedenti presentati da parlamentari di diversi schieramenti politici.
La legge si rivolge alle attività di servizi ad elevato contenuto intellettuale, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. Sono professioni che possono essere esercitate in forma dipendente, autonoma individuale, associata o societaria.

Quali sono i 5 punti più importanti della legge?

1) Libertà di associazione. I professionisti possono costituire associazioni a carattere professionale, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva [art 2 comma1]

2) Ruolo delle associazioni professionali: garantiscono trasparenza, adottano un codice di condotta e ne vigilano il rispetto; promuovono anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti (comma 3)

3) Ruolo delle associazioni di secondo livello (associazioni di associazioni). Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

4) La qualificazione. La legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione professionale dei soggetti anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni e la qualificazione si basa sulla conformità alle norme tecniche UNI [art 6]

5) Credenziali e accreditamento. Le associazioni possono rilasciare attestazioni a) di iscrizione e requisiti necessari all’iscrizione, b) di standard di qualità, c) di eventuale possesso di polizza assicurativa, d) di certificazioni UNI ma il comma 2 dell’art. 7 specifica “le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”

ACTA è contraria perché la legge:
1) Non interviene sul piano dei diritti (welfare, fisco, pagamenti), che riteniamo invece prioritari. Risponde alle vecchie logiche dell’associazionismo esclusivo, di chi si andrà a recintare il proprio orticello di competenze ed esclusività professionali. ACTA ha invece una visione di associazionismo a forte carattere inclusivo e crede che le associazioni, analogamente a quanto accade per imprenditori e lavoratori dipendenti, debbano supportarli nel far valere i propri diritti in quanto cittadini e lavoratori.

2) Non rafforza la posizione dei professionisti rispetto al mercato. Per noi che lavoriamo con imprese e pubbliche amministrazioni il problema non è garantire i nostri clienti, ma semmai garantirci dai nostri clienti. Né si capisce come il riconoscimento di una associazione professionale possa far ottenere il riconoscimento istituzionale e sociale, visto che questo obiettivo non è assicurato neanche dagli ordini professionali. La certificazione è sulla qualità del processo e non sulla qualità del servizio erogato ed ha ampiamente dimostrato la sua inefficacia nel settore dei servizi; é velleitario pensare che un certificato di una associazione privata possa essere riconosciuto come attestato di competenza, come garanzia della qualità delle prestazioni professionali. La certificazione può valere nella misura in cui l’associazione dimostra al mercato di essere in grado di garantire effettivamente la qualità dei propri iscritti, ma questo prescinde dal riconoscimento formale dell’associazione e dalla certificazione di processo di produzione di un servizio.

3) La legge potrebbe essere un primo passo per la creazione di vincoli successivi. Ad esempio,senza la necessità di nuove leggi, l’iscrizione ad una associazione riconosciuta potrebbe diventare condizione per l’accreditamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Questo conferirebbe un potere enorme alle associazioni, ognuno di noi dovrebbe iscriversi ad una associazione riconosciuta per poter lavorare con la PA.

4) L’iscrizione obbligata cambierebbe anche il rapporto con la formazione. Le associazioni hanno il compito di promuovere la formazione permanente dei propri iscritti. La formazione, lo sappiamo bene, è una importantissima voce di entrata nel bilancio delle associazioni datoriali e sindacali, un giro d’affari rilevante gestito più nell’interesse delle istituzioni di rappresentanza che nell’interesse degli iscritti. Ci preoccupa molto l’idea che anche nelle associazioni professionali possa diffondersi un tale uso della formazione. Sarebbe particolarmente devastante per chi ha assolutamente bisogno della formazione per stare sul mercato, ma che molto spesso non può trovare questa formazione presso la propria associazione professionale. Perché la formazione per essere occasione di innovazione, deve essere ricercata liberamente sul mercato, anche attraverso la contaminazione con altri ambiti o all’estero.

5) La legge attribuisce il ruolo di rappresentanza nelle sedi istituzionali alle associazioni di associazioni (associazioni di secondo livello). Perché i lavoratori dipendenti e le imprese si fanno rappresentare dalle organizzazioni di primo livello, mentre nel nostro caso dovrebbero essere quelle di secondo livello? E’ un modo per indebolire il rapporto tra rappresentati e rappresentanti e favorire un sistema ancor più squilibrato a vantaggio delle istituzioni. A nostro giudizio andrebbe rivisto l’intero sistema di rappresentanza puntando verso l’inclusione di nuove forme di rappresentanza diretta e di primo livello del lavoro professionale autonomo.

Scarica il Comunicato Stampa_Milano 17 dicembre 2012

Amministratore del Sistema

ARTICOLI CORRELATI

2 Commenti

  1. Benedetta Crippa

    Reply

    Analisi molto lucida.

    21 Dic 2012
  2. giuliana

    Reply

    Cosa proponete di fare per portare avanti queste obiezioni.
    A chi verranno inoltrate.
    Quando sarà possibile dibatterne.

    17 Gen 2013

Lascia un commento

Nuova legge sulle professioni: i motivi per cui ACTA è contraria

di Amministratore del Sistema tempo di lettura: 3 min
2