Articoli pubblicati in data 13 aprile 2012
Diritti »
Altri dettagli emergono pian piano sul Disegno di Legge per la riforma del mercato del lavoro. Questa volta siamo andati a vedere i conti fatti per finanziare la manovra. Li ha pubblicati il Senato e li che mettiamo a disposizione anche qui (.PDF in download).
Ciò che viene pubblicamente raccontata è la necessità di trovare quasi due miliardi di scoperto per i quali verranno introdotte tasse sui biglietti aerei e altre stravaganze simili. C’è, però, un aspetto taciuto ed è da quali “addendi” risulti questa somma algebrica. Sì, perché non ci sono soltanto costi aggiuntivi, ma anche entrate. Una parte arriva dall’aumento del costo del lavoro a termine, ma – udite udite – la parte più consistente di entrate deriva dall’innalzamento delle aliquote contributive della Gestione Separata.
Sono calcolate in 1.360 mln di euro nel 2018, quando sarà a regime l’aliquota del 33%. E a che cosa servono questi soldi? Per gli oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione della nuova ASPI (compresa la contribuzione figurativa di chi gode di sussidi di disoccupazione!!!), per le tutele dei lavoratori anziani (esodi incentivati) e per il nuovo apprendistato. Si legga Pagina 30 del documento in download, a conferma.
In sostanza a tutto ciò che non riguarda freelance e Partite Iva! Una scelta equa, non vi pare?

Autore: ACTA
Diritti »
Arriva anche dall’ordine dei Consulenti del Lavoro la sonora bocciatura della normativa prevista per le Partite IVA. L’art. 9 del Disegno di Legge suscita molte perplessità, così spiegate tecnicamente:
In realtà è fatto notorio che la qualificazione fiscale di una prestazione (aver aperto la partita Iva) non incide in alcun modo nella qualificazione civilistica del rapporto di lavoro. Questo signifca che già a legislazione vigente l’apporto di un titolare di partita Iva nelle forme previste dall’articolo 409 punto 3 del Cpc, già qualifica il rapporto nell’ambito della collaborazione coordinata e continuatva. Ne consegue, dunque, che sarebbe stato più utile fare leva sugli attuali principi giuridici e non introdurre ulteriori condizioni che rischiano di generare una reazione incontrollata e distorta del diritto del lavoro.
[...] La conversione avviene automaticamente, “salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente”. La scelta – evidentemente discutibile – conferma l’approccio alla materia che, nell’ambito del condivisibile obiettivo di perseguire le violazioni delle tutele in materia di lavoro, ritiene in maniera aprioristca in senso negativo qualsiasi rapporto di lavoro diverso dal “tempo pieno e indeterminato”. Il problema dunque è che da un approccio sbagliato la correzione possa rivelarsi dannosa perlomeno quanto il vizio che si vorrebbe correggere: alla sregolatezza, più o meno diffusa, si tenta di rimediare con una rigidità non soltanto eccessiva, ma che non appare affatto conciliabile con i canoni vigenti nella materia stessa che si vorrebbe correggere dalle distorsioni. Ciò potrebbe comportare (ipotesi per nulla remota) l’effetto perverso negativo per l’occupazione, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, scaturente dal timore di tali conversioni forzose e dei costi – ingiustfcati quanto una conversione ex lege avulsa dalle modalità di attuazione effettiva del rapporto di lavoro – che ne conseguirebbero.
Fonte: Fondazione Studi – Circolare n. 06 del 09/04/12 – Analisi Tecnica sul Disegno di Legge legato alla riforma del mercato del lavoro e le conseguenze sul Contratto a Progetto e altre prestazioni di lavoro autonomo.
Autore: ACTA












