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Assegni per il nucleo familiare: che cosa sono?

20 Febbraio 2010 Malattia, Maternità

Con l’art. 2 del D.L. 13/03/1988 N° 69, convertito con modificazioni in legge n. 153/1988, con decorrenza dal 1° Gennaio 1988, si istituisce l’assegno per il nucleo familiare (in precedenza esisteva l’assegno familiare,  corrisposto in misura fissa per ogni familiare a carico).

 

CHE COSA E’ L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE?

 

L’assegno per il nucleo familiare – come spiega bene Studiamo.it – viene determinato in base alla consistenza numerica e reddituale del nucleo familiare, nonché alla condizione del nucleo familiare (presenza di entrambi i coniugi, assenza di uno dei coniugi, presenza di componenti inabili).

L’importo dell’assegno è fissato sulla base di tabelle rivalutate annualmente, nelle quali sono determinati gli scaglioni di reddito e gli importi. La rivalutazione delle tabelle viene effettuata sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente. La variazione è comunicata dall’ ISTAT e ufficializzata con una circolare emanata dalla Ragioneria generale dello Stato – IGOP. Il reddito da prendere in esame è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente il primo luglio di ogni anno ed è valido per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

 

IMPORTI: COME SI DETERMINANO?

 

Due sono, pertanto, gli elementi per determinare l’importo dell’assegno:

  1. Composizione del nucleo familiare;
  2. Importo del reddito del nucleo stesso.

Il sito dell’INPS segnala che i lavoratori parasubordinati hanno una disciplina particolare, per quanto riguarda il pagamento dell’assegno che è corrisposto direttamente dall’Inps. L’assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione.

L’assegno per il nucleo familiare spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70% del reddito complessivo sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato. Tale requisito si considera realizzato nel caso in cui il reddito derivante dalle due attività (dipendente e parasubordinata) risulta percepito dal solo lavoratore richiedente, anche se il 70% del suo reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.

 

L’assegno è pagato soltanto per i mesi coperti da contribuzione. I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno e, per tutti i mesi di ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito dalla legge.

 

La Domanda per ottenere l’assegno

 

La domanda per ottenere il pagamento dell’assegno deve essere fatta presso la Sede dell’INPS nella cui circoscrizione territoriale risiede il lavoratore. La domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi e dal 1° gennaio 1998 in poi, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale. Ogni domanda, per poter essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06.

ACTA

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