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Malattia, Infortunio e Partite IVA: istruzioni per l'uso

13 Dicembre 2008 Malattia

Nelle forme di assitenza occorre distinguere:

  • MALATTIA OSPEDALIZZATA – E’ prevista un’indennità per tutti gli iscritti alla Gestione Separata, incluse le Partite IVA.
  • MALATTIA DOMICILIARE – L’indennità è prevista soltanto per i collaboratori, non anche per le Partite IVA, nonostante dal 2007 siano anche esse tenute a effettuare il versamento aggiuntivo dello o,22%, introdotto a questo scopo.
  • INFORTUNIO – Solo per i parasubordinati è previsto il pagamento e la copertura da parte dell’INAIL. Le Partite IVA non hanno copertura obbligatoria.

Condizioni per l’accesso all’indennità:

  1. essere in possesso di un reddito non superiore al 70% del massimale su cui si versano i contributi all’INPS (se il vostro reddito supera il 70% del massimale NON avete diritto ad alcuna indennità, benché siate tenuti a pagare lo 0,72% del reddito a tale scopo)
  2. non essere titolare di pensione, non essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie e se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento;
  3. essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale.

MALATTIA CON RICOVERO OSPEDALIERO

E’ prevista l’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero per tutte le categorie iscritte alla Gestione Separata. L’indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare ed è pari a una frazione del massimale contributivo valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, secondo le seguenti percentuali:

  • 8% del massimale contributivo, pari a 19,43 euro giornalieri se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi;
  • 12% del massimale contributivo, pari a 29,15 euro giornalieri, se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi;
  • 16% del massimale contributivo, pari a 38,86 euro giornalieri, se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.

Come fare?

L’interessato deve presentare domanda all’INPS entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera. La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente

MALATTIA A RICORSO DOMICILIARE

La Legge Finanziaria 2007, che ha aumentato l’aliquota aggiuntiva dallo 0,5% allo 0,72%, ha aggiunto l’indennità di malattia a ricorso domiciliare per le categorie iscritte alla Gestione Separata, ma NON per le Partite IVA individuali (tenute comunque al pagamento della stessa aliquota!). Si veda in proposito la storia di Samanta “Malattia: un’esperienza personale” (.PDF in download).

L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, a 1/6 della durata complessiva del contratto. In ogni caso non può essere superiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Il diritto è escluso per le malattie inferiori a quattro giorni. Il diritto matura soltanto se si rispettano le condizioni 1. e 2. richieste per l’accesso alla indennità di degenza ospedaliera. Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente. Inoltre, il collaboratore deve presentare domanda di pagamento all’INPS, corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.

L’indennità giornaliera è la metà di quella per malattia ospedalizzata ed è quindi stabilita (sulla base dei massimali 2008) in:

  • 9,71 euro giornalieri se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi;
  • 14,57 euro giornalieri se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi;
  • 19,43 euro giornalieri se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi;

Sulla difficile situazione di chi ha un’invalidità permanente si veda la testimonianza di una giovane donna “Invalidità e lavoro autonomo“.

INFORTUNIO (SOLO PER I PARASUBORDINATI, NON LE PARTITE IVA)

Devono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e collaborazioni a progetto e gli associati in partecipazione, qualora svolgano attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail. L’onere del contributo Inail è nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore.
Il contributo è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti. I lavoratori parasubordinati hanno diritto in caso di infortunio o malattia professionale a un’indennità di inabilità temporanea pari al 60% per i primi 90 giorni di inabilità e 75% per i successivi. In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto a un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o a una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%).

ACTA

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1 Commenti

  1. Nicola

    Reply

    Che paese di m-

    2 Set 2013

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di ACTA tempo di lettura: 3 min
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